Corte costituzionale

Sentenza n. 213/1985

Corte cost., sent. 22 luglio 1985, n. 213

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
213/1985
Data di deposito
22 luglio 1985
Data di decisione
11 luglio 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:213

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 11051

La disposizione dell'art. 2122, primo comma, cod. civ., secondo cui in caso di morte del prestatore di lavoro la indennita' di preavviso e di fine rapporto devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado, deve essere interpretata in base ai principi affermati nella sentenza n. 8 del 1972, e percio' deve escludersi che il "coniuge" di cui si ragiona nel primo comma dell'art. 2122 comprenda anche il vedovo o la vedova cui sia stata addebitata la separazione (o nei cui confronti fosse stata pronunciata - prima della riforma del diritto di famiglia - la separazione per colpa), senza alcuna conseguente corresponsione di assegni alimentari. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 2122 cod. civ. sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo che esso sarebbe irragionevole nella parte in cui attribuirebbe il diritto alle indennita' indicate agli artt. 2118 e 2120 cod. civ. al coniuge separato per colpa o al quale, anche in concorso con l'altro coniuge, sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e che non abbia avuto diritto ad assegno familiare a carico del lavoratore defunto). - S. n. 8/1972.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2122, primo comma, del codice civile, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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