Corte costituzionale

Sentenza n. 202/1985

Corte cost., sent. 15 luglio 1985, n. 202

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
202/1985
Data di deposito
15 luglio 1985
Data di decisione
10 luglio 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:202

Norme oggetto del giudizio

  • art. 395, comma 1, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 11025

La problematica dei "tempi processuali", recepita all'interno della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo quale aspetto del "giusto processo", non trova eco nella Carta costituzionale, se si eccettua la particolare previsione dell'art. 13, quinto comma, il quale impone alla legge di stabilire "i limiti massimi di carcerazione preventiva", senza affatto preoccuparsi dei tempi processuali allorche' l'imputato si trovi comunque a piede libero. L'art. 24, secondo comma, della Costituzione, quindi, non puo' essere utilmente invocato a proposito dell'art. 395, primo comma, c.p.p., il quale si limita a stabilire che ove il G.I., o la Sezione istruttoria, non ritengano di accogliere in toto le richieste del p.m. formulate all'esito dell'istruzione sommaria, debbono procedere con istruzione formale nei confronti di tutti gli imputati (e pertanto anche contro quelli per i quali sarebbero eventualmente da accogliere le richieste di proscioglimento dello stesso p.m.). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 395, comma primo, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.).

Massima n. 11026

A norma dell'art. 152, primo comma, cod. proc. pen., norma di portata generalissima ed autentico principio base dell'ordinamento processuale penale, il giudice istruttore e' tenuto a dichiarare immediatamente - sia nel corso dell'istruzione formale sia subito dopo la formalizzazione dell'istruttoria senza nemmeno dover compiere atti di istruzione - la sussistenza di una qualsiasi fra le cause di non punibilita' elencate nel suddetto comma, allorche' ne risultino chiaramente gli estremi e gli sia, quindi, possibile darne adeguata motivazione. La natura di principio-base dell'ordinamento processuale penale della succitata norma, non consente di considerare le singole disposizioni della parte speciale, quali l'art. 395, primo comma, cod. proc. pen. - dettate dal legislatore per le sentenze di proscioglimento nelle singole fasi del giudizio - quali entita' a se' stanti, slegate dal contesto in cui sono inserite e sottratte alle incidenze derivanti dalle prescrizioni di carattere generale. Pertanto, non sussiste la violazione dell'art. 3 Cost., per la dedotta ingiustificata disparita' di trattamento fra situazioni identiche, quali la situazione del coimputato reputato proscioglibile dall'organo requirente e dall'organo giudicante nell'ipotesi in cui il G.I. non accolga la richiesta di proscioglimento degli altri imputati. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 395, primo comma, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 395, primo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Lanusei con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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