Corte costituzionale

Sentenza n. 20/1985

Corte cost., sent. 30 gennaio 1985, n. 20

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
20/1985
Data di deposito
30 gennaio 1985
Data di decisione
24 gennaio 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:20

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951
  • art. 2, legge della Regione siciliana n. 87 del 29 dicembre 1975

Parametri

Massime

Massima n. 10696

Il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini della Repubblica nel godimento dei diritti politici non soffre lesioni quando la disciplina dell'esercizio di tali diritti venga adeguata ad un altro principio costituzionalmente rilevante, quale quello del riconoscimento di una potesta' legislativa primaria in materia elettorale alle regioni a statuto speciale. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge regionale siciliana 20 marzo 1951 n. 29, modificato dall'art. 2 della legge regionale siciliana 29 dicembre 1975 n. 87, nella parte in cui riserva l'eleggibilita' all'Assemblea regionale siciliana ai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, sotto il profilo della disparita' di trattamento e la limitazione dei diritti politici rispetto alla legislazione nazionale, che, per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario, attribuisce l'elettorato passivo ai cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica). - S. n. 108/1969.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge regionale siciliana 20 marzo 1951, n. 29, modificato dall'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87 (elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana) sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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