Corte costituzionale
Sentenza n. 199/1985
Corte cost., sent. 3 luglio 1985, n. 199
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 199/1985
- Data di deposito
- 3 luglio 1985
- Data di decisione
- 28 giugno 1985
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:199
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 823 del 17 luglio 1954
- art. 2, Convenzione internazionale
- art. 3, Convenzione internazionale
Parametri
Massime
Massima n. 11021
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale qualora, ove anche si pervenisse alla dichiarazione d'illegittimita' della norma nazionale impugnata, rimarrebbe pur sempre ferma la norma comunitaria a disciplinare nell'identico modo il rapporto di cui trattasi. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di assicurazioni sociali, resa esecutiva con legge 17 luglio 1954, n. 823 - in base ai quali, in caso di decesso per infortunio sul lavoro di un lavoratore italiano in Germania, si applica la norma della legislazione tedesca, che prevede che nulla piu' sia dovuto ai genitori a suo carico dal giorno in cui il lavoratore deceduto avrebbe compiuto, se fosse sopravvissuto, il trentacinquesimo anno di eta' - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., in quanto dette disposizioni non prevedono l'applicazione della eventuale legislazione italiana piu' favorevole, perche', quand'anche queste fossero dichiarate illegittime, trattandosi di rapporto di lavoro sorto e svoltosi in Germania, dovrebbe pur sempre applicarsi la legge tedesca stante il principio c.d. della "territorialita'" della normativa sociale, riconosciuto dai Paesi membri della CEE, il quale sancisce l'assoggettamento dei lavoratori alla legislazione dello Stato in cui lavorano e subiscono l'infortunio). - S. n. 122/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di assicurazioni sociali, resa esecutiva con legge 17 luglio 1954, n. 823, sollevata dal Pretore di Avellino, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, con ordinanza in data 20 gennaio 1980 (reg. ord. n. 162 del 1981).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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