Corte costituzionale
Sentenza n. 195/1985
Corte cost., sent. 3 luglio 1985, n. 195
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 195/1985
- Data di deposito
- 3 luglio 1985
- Data di decisione
- 28 giugno 1985
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:195
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 730 del 30 ottobre 1976
- art. 42, comma 1, decreto-legge n. 648 del 18 settembre 1976
Parametri
Massime
Massima n. 11015
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale con la quale si chieda sostanzialmente una sentenza additiva, implicante - nell'ambito delle possibili diverse soluzioni - scelte discrezionali che esulano dalla competenza della Corte in quanto rientrano nella potesta' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma primo, d.l. 18 settembre 1976, n. 648, sugli interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici del 1976, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730; questione sollevata sotto il profilo che tale disposizione contrasterebbe con gli artt. 3 e 53, comma primo, Cost. sia per la totale esenzione dal tributo in esso previsto di tutti i proprietari di autoveicoli con potenza fiscale fino a dieci cavalli, che pure non sono totalmente privi di capacita' contributiva, sia per la disparita' di trattamento tra soggetti che versino in eguali condizioni personali e sociali, quali sarebbero i proprietari di autovetture con potenza fino a venti cavalli fiscali, tenuti al pagamento di una imposta di lire cinquantamila, e quelli proprietari di un'autovettura con potenza di ventuno cavalli fiscali, tenuti al versamento di lire duecentomila benche' la cilindrata possa essere, nel secondo caso, di solo pochi centimetri cubi superiore).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma primo, del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53, comma primo, Cost., dal Pretore di Napoli con ordinanza in data 27 ottobre 1976 (reg. ord. n. 77 del 1977).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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