Corte costituzionale

Sentenza n. 186/1985

Corte cost., sent. 28 giugno 1985, n. 186

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
186/1985
Data di deposito
28 giugno 1985
Data di decisione
25 giugno 1985
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:186

Norme oggetto del giudizio

  • art. 86, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
  • art. 87, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
  • art. 85, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 10996

Mentre la pensione di riversibilita' ordinaria ha natura retributiva e, in aderenza ad essa, funzione assistenziale, essendo diretta ad assicurare al superstite la continuita' del sostentamento che gia' gravava sul defunto onde correttamente e' richiesto un nesso causale tra lo stato di bisogno dell'avente diritto (e che essa e' rivolta ad ovviare) e l'evento morte del dante causa, la pensione di guerra,invece, ha natura risarcitoria e la sua riversibilita' risponde ad esigenze di ordine naturale ed etico, per cui agli aventi causa del pensionato di guerra deceduto e' fatto un trattamento di particolare favore, sicche', correttamente, non si ha riguardo al momento della insorgenza dello stato di bisogno. Non e' irrazionale ed ingiustificata, quindi, la diversa disciplina legislativa che tiene conto di queste differenziazioni. (Manifesta infondatezza, essendo gia' stata decisa nel senso della non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 86, primo comma, e 87, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata sotto il profilo che dette disposizioni, prevedendo che il requisito della nullatenenza, richiesto per il conseguimento della pensione ordinaria di reversibilita', deve sussistere al momento della morte del lavoratore o del pensionato, comporterebbero una disparita' di trattamento rispetto alla riversibilita' delle pensioni di guerra per le quali tale requisito puo' sorgere in qualsiasi momento, successivo alla morte del dante causa ed a distanza anche di anni). - v., in senso conforme, S. nn. 7 e 8/1980; 142/1984.

Massima n. 10997

Allorche' le fattispecie esaminate dal giudice a quo si riferiscano ad un'epoca in cui il trattamento della pensione ordinaria di riversibilita' era identico a quello della pensione di riversibilita' di guerra, essendosi la diversita' cominciata a verificare per effetto del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (mentre in precedenza era stata eliminata la disparita' di trattamento stabilendosi che anche per le pensioni ordinarie di riversibilita' doveva ritenersi prevista la non assoggettabilita' del reddito all'imposta complementare), ovvero a fattispecie in cui la pensione ordinaria di riversibilita' non sia stata negata per difetto del requisito della nullatenenza, non puo' sussistere alcuna violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 85, comma secondo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento tra pensione ordinaria di riversibilita' e pensione di riversibilita' di guerra, per quanto riguarda il requisito della nullatenenza, essendo il diritto a quest'ultima attribuito ancorche' si goda un reddito maggiore di quello richiesto per avere diritto alla pensione ordinaria di riversibilita'). - S. n. 133/1972, che elimino' la disparita' di trattamento introdotta dall'art. 9 della legge n. 318 del 1967.

Massima n. 10998

L'art. 38, primo comma, Cost. non impone al legislatore di attribuire un trattamento pensionistico di riversibilita' anche nelle ipotesi di inabilita' al lavoro o di indigenza, per le quali, invece, con appositi mezzi, da organi o istituti predisposti a tale fine dallo Stato, e' garantita l'assistenza al cittadino in caso di infortunio sul lavoro o di invalidita', malattia, vecchiaia o disoccupazione involontaria; ne' in base al secondo comma dello stesso articolo sussiste un diritto garantito dalla Costituzione alla famiglia del lavoratore, essendo la tutela del nucleo familiare affidata al legislatore ordinario. Di conseguenza, la pensione di riversibilita' non e' per nulla equiparabile ai mezzi assistenziali e previdenziali previsti da dette norme, da cui non discende affatto un principio di ordine generale in materia di previdenza ed assistenza operante per ogni forma di trattamento pensionistico, ma solo un diritto assistenziale del cittadino indigente e inabile al lavoro, nonche' del lavoratore costretto alla inattivita' contro la sua volonta'. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 38, primo e secondo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 85, comma secondo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata sotto il profilo che la revoca della pensione ordinaria di riversibilita' per superamento del limite di reddito danneggia un soggetto inabile al lavoro, il quale, conseguentemente, rimane privo delle provvidenze economiche preordinate al soddisfacimento di fini assistenziali). - Sulla distinzione tra pensione di riversibilita' e mezzi assistenziali e previdenziali previsti dall'art. 38 Cost., v. S. n. 14/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 86, primo comma, e 87, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei Conti con ordinanza 31 gennaio 1983;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei Conti con le tre ordinanze in epigrafe;

c) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei Conti con ordinanze 5 giugno 1981 e 7 giugno 1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARFLLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze