Corte costituzionale

Sentenza n. 179/1985

Corte cost., sent. 13 giugno 1985, n. 179

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
179/1985
Data di deposito
13 giugno 1985
Data di decisione
11 giugno 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Oronzo Reale
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:179

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 174 del 4 marzo 1958

Parametri

Massime

Massima n. 10988

La individuazione delle categorie di reddito da assoggettare a un dato tributo rientra nella discrezionalita' del legislatore, il quale e' tenuto solo a collegare la imposizione ad un presupposto rivelatore di ricchezza ed a non operare scelte arbitrarie o irrazionali, e tali non sono, anche se discutibili, quelle che congiungono l'onere tributario a fonti di reddito reputate genericamente favorite dalla destinazione del tributo. Non puo' pertanto ritenersi costituzionalmente illegittimo - per violazione dei principi di eguaglianza e della capacita' contributiva - l'art. 8 della legge 4 marzo 1958, n. 174, il quale, modificando l'art. 14 della legge 15 aprile 1926, n. 765, stabiliva che il contributo speciale di cura era dovuto, a partire dal 1 luglio 1958, da tutti coloro che nelle localita' riconosciute stazioni di cura o di turismo esercitavano industrie, commerci, arti o professioni, anche perche', sin dall'origine, tale contributo era costituito da un'addizionale all'imposta sui redditi prodotti nel Comune da detti soggetti, gravante pur essa, per definizione, solo su alcune categorie di redditi. Ne', d'altra parte, il fatto che esso sia stato abolito, come tanti altri tributi comunali, dai d.P.R. nn. 597 e 598 del 1973 puo' implicare un qualche riconoscimento di una sua illegittimita' costituzionale, perche' tale abolizione e' conseguenza del riordinamento e ammodernamento del sistema dei tributi operato dal legislatore appunto con la riforma tributaria. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della disposizione succitata, sollevata sotto il profilo che erano sottoposte all'imposizione del contributo in oggetto talune categorie che dall'operare in stazioni di cura non traevano alcun vantaggio, mentre ne erano escluse ingiustificatamente altre).

Massima n. 10989

Come la Corte ha piu' volte affermato, non e' necessaria una causalita' specifica ai fini della relativa potesta' dell'imposizione, essendo sufficiente il collegamento dell'imposta ad un presupposto rivelatore di ricchezza, e la discrezionalita' del legislatore in materia puo' essere censurata solo quando il suo esercizio si traduca in scelte irrazionali ed arbitrarie, e tali non sono, ancorche' discutibili, quelle scelte che collegano l'onere tributario a fonti di reddito che il legislatore con non manifesta arbitrarieta' reputa genericamente favorite dalla destinazione del tributo. - V., sulla prima parte della massima, S nn. 41/1975; 63/1982. Sulla seconda parte v., da ultimo, S n. 159/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 4 marzo 1958, n. 174 (Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero), sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna, con riferimento agli artt. 53 e 3 della Costituzione, con le due ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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