Corte costituzionale

Sentenza n. 163/1985

Corte cost., sent. 24 maggio 1985, n. 163

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
163/1985
Data di deposito
24 maggio 1985
Data di decisione
6 maggio 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:163

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 31 marzo 1971

Parametri

Massime

Massima n. 10962

Poiche' le norme abrogative non consentono interpretazioni estensive o analogiche, l'abrogazione disposta dal secondo comma dell'art. 25 della legge di delega 28 ottobre 1970, n. 775, avente per oggetto solo le disposizioni relative ad assunzioni per esigenze straordinarie, non puo' essere estesa anche all'assunzione di personale per l'esecuzione di opere condotte in economia dalla Pubblica Amministrazione. Pertanto, non ha ecceduto dalla delega ricevuta il legislatore delegato nel momento in cui con la disposizione dell'art. 6 del d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276, ha confermato l'articolo unico della legge 12 aprile 1962, n. 205, che dava facolta' al Ministero dell'Agricoltura e all'Azienda di Stato per le foreste demaniali di assumere personale con contratti di diritto privato a termine (non superiore a sessanta giorni) limitatamente all'esecuzione di lavori "direttamente eseguiti", cioe' condotti in economia. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 276/1971, riguardante le assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, nella parte in cui, mantenendo ferma la legge 205/1962, consente l'assunzione ad opera dell'amministrazione forestale dello Stato di personale a tempo determinato per "esigenze temporanee", essendo tale normativa conforme a quanto previsto dalla legge di delegazione 775/1970).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 21 marzo 1971, n. 276 (Assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato) sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione dal Pretore di Cecina con l'ordinanza del 21 gennaio 1977 (n. 205 r.o. 1977).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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