Corte costituzionale
Sentenza n. 163/1985
Corte cost., sent. 24 maggio 1985, n. 163
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 163/1985
- Data di deposito
- 24 maggio 1985
- Data di decisione
- 6 maggio 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:163
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 31 marzo 1971
Parametri
Massime
Massima n. 10962
Poiche' le norme abrogative non consentono interpretazioni estensive o analogiche, l'abrogazione disposta dal secondo comma dell'art. 25 della legge di delega 28 ottobre 1970, n. 775, avente per oggetto solo le disposizioni relative ad assunzioni per esigenze straordinarie, non puo' essere estesa anche all'assunzione di personale per l'esecuzione di opere condotte in economia dalla Pubblica Amministrazione. Pertanto, non ha ecceduto dalla delega ricevuta il legislatore delegato nel momento in cui con la disposizione dell'art. 6 del d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276, ha confermato l'articolo unico della legge 12 aprile 1962, n. 205, che dava facolta' al Ministero dell'Agricoltura e all'Azienda di Stato per le foreste demaniali di assumere personale con contratti di diritto privato a termine (non superiore a sessanta giorni) limitatamente all'esecuzione di lavori "direttamente eseguiti", cioe' condotti in economia. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 276/1971, riguardante le assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, nella parte in cui, mantenendo ferma la legge 205/1962, consente l'assunzione ad opera dell'amministrazione forestale dello Stato di personale a tempo determinato per "esigenze temporanee", essendo tale normativa conforme a quanto previsto dalla legge di delegazione 775/1970).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 21 marzo 1971, n. 276 (Assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato) sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione dal Pretore di Cecina con l'ordinanza del 21 gennaio 1977 (n. 205 r.o. 1977).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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