Corte costituzionale

Sentenza n. 162/1985

Corte cost., sent. 24 maggio 1985, n. 162

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
162/1985
Data di deposito
24 maggio 1985
Data di decisione
6 maggio 1985
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leopoldo Elia
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:162

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, decreto del Presidente della Regione siciliana n. 3 del 20 agosto 1960
  • art. 5, n.8, legge della Regione siciliana n. 3 del 9 marzo 1959
  • art. 5, n.6, decreto del Presidente della Regione siciliana n. 3 del 20 agosto 1960
  • art. 5, n.9, decreto del Presidente della Regione siciliana n. 3 del 20 agosto 1960
  • art. 5, n.6, legge della Regione siciliana n. 3 del 9 marzo 1959
  • art. 5, n.9, legge della Regione siciliana n. 3 del 9 marzo 1959
  • art. 5, n.8, decreto del Presidente della Regione siciliana n. 3 del 20 agosto 1960
  • art. 5, n.3, legge della Regione siciliana n. 3 del 9 marzo 1959
  • art. 5, n.3, decreto del Presidente della Regione siciliana n. 3 del 20 agosto 1960

Parametri

Massime

Massima n. 10957

Le disposizioni contenute in Testi Unici regionali, che costituiscono trascrizione integrale di articoli di leggi delle Regioni stesse, rientrano certamente tra gli atti sottoposti al controllo della Corte costituzionale a norma dell'art. 134 Cost.. Pertanto e' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, n. 3 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente reg. Sic. 20 agosto 1960, n. 3, a proposito della composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali in quella regione, in quanto detta disposizione costituisce trascrizione testuale dell'art. 5 "in parte qua" della legge regionale siciliana 9 marzo 1959, n. 3. - Per analoga soluzione, in riferimento a Testo Unico statale, v. S. n. 46/1969.

Massima n. 10958

I Testi Unici emanati dalle Regioni, che contengono norme di leggi statali recepite omisso medio, cioe' senza previo intervento di leggi regionali, hanno carattere meramente compilatorio per cui sono privi di forza di legge e non soggetti al sindacato della Corte costituzionale.

Massima n. 10959

Posto che il legislatore statale, nell'intento di dare il massimo di attuazione al precetto di cui all'art. 51, primo comma, Cost., ha ampliato in larga misura con la legge 23 aprile 1981, n. 154, l'esercizio dell'elettorato passivo, mediante la trasformazione di numerose situazioni di ineleggibilita' in quelle meno gravi di incompatibilita', e' da escludere che la norma regionale che prevede l'ineleggibilita' a consigliere comunale del cittadino siciliano che abbia "contrasto d'interessi" col Comune, a differenza degli altri cittadini per i quali piu' non sussiste tale causa di nullita' dell'elezione, possa ritenersi conforme alla Costituzione, giacche', sebbene la Regione Sicilia abbia in materia potesta' legislativa esclusiva, la regolamentazione dei diritti elettorali deve essere il piu' possibile uniforme ed uguale su tutto il territorio nazionale, a meno che una disciplina derogatoria non trovi razionale giustificazione nell'esigenza di tutela di interessi propri dell'ordinamento regionale. Nella specie, pero', non sussiste alcuna giustificazione della disparita' di trattamento che si e' venuta a creare a seguito della modificazione della disciplina statale, cui il legislatore regionale non si e' adeguato, cosicche' la norma regionale risulta in contrasto col principio costituzionale di uguaglianza nell'accesso alle cariche pubbliche ed elettive. A identiche conclusioni occorre pervenire per quanto riguarda le fattispecie normative relative agli amministratori del Comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza poste sotto la sua vigilanza, che sono stati dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria, e a coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 5, nn. 6, 8 e 9 della legge Reg. Sic. 9 marzo 1959, n. 3, riportato nell'art. 5, nn. 6, 8 e 9 del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana approvato con decreto del Presidente reg. Sic. 20 agosto 1960, n. 3, "nella parte in cui prevede una situazione di ineleggibilita', anziche' di incompatibilita', per le ipotesi di lite pendente con il Comune, di amministratori del Comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza poste sotto la sua vigilanza, che sono stati dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria, nonche' di debitori che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora". - Sulle peculiarita' relative alla Regione Sicilia v. S. nn. 198/1969 e 189/1971.

Massima n. 10960

La ratio che sorregge le pronunzie della Corte, interpretative del primo comma dell'art. 51 Cost. sul diritto di elettorato passivo, comporta un massimo di attuazione di tale norma sempreche' venga salvaguardato lo svolgimento delle competizioni elettorali in condizioni di parita' tra i candidati e la autenticita' o genuinita' del voto. - S. nn. 129/1975; 45/1977 e 171/1984.

Massima n. 10961

E' manifestamente infondata - in quanto la disposizione impugnata e' stata medio tempore gia' dichiarata costituzionalmente illegittima, sotto identico profilo - la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, Cost., dell'art. 5, n. 3, della legge Reg. Sic. 9 marzo 1959, n. 3 (riportato nell'art. 5, n. 3, del Testo Unico approvato con decreto del Presidente Reg. Sic. 20 agosto 1960, n. 3), "nella parte in cui sancisce l'ineleggibilita' a consigliere comunale di coloro che ricevono uno stipendio o salario da enti o istituti o aziende sottoposti a vigilanza del Comune, pur non essendo amministratori ne' dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento". - S. n. 45/1977.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, nn. 6, 8 e 9 della legge Reg. Sic. 9 marzo 1959, n. 3, riportato nell'art. 5, nn. 6, 8 e 9, del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana approvato con decreto del Presidente Reg. Sic. 20 agosto 1960, n. 3, nella parte in cui prevede una situazione di ineleggibilità anziché di incompatibilità;

b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 3, della stessa legge Reg. Sic. 9 marzo 1959, n. 3, riportato nell'art. 5, n. 3, del richiamato Testo Unico approvato con decreto del Presidente Reg. Sic. 20 agosto 1960, n. 3, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal Tribunale di Caltagirone in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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