Corte costituzionale
Sentenza n. 147/1985
Corte cost., sent. 14 maggio 1985, n. 147
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 147/1985
- Data di deposito
- 14 maggio 1985
- Data di decisione
- 3 maggio 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:147
Norme oggetto del giudizio
- art. 2671, codice civile
- art. 19, comma 1, legge n. 540 del 25 giugno 1943
- art. 14, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 635 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 10903
Spetta alla Corte costituzionale individuare il thema decidendum, cioe' la quaestio legimitatis su cui e' chiamata a pronunciarsi, attraverso un'attenta analisi dell'ordinanza di rimessione che riveli, sia la indicazione degli articoli di legge dei quali si chiede una pronuncia d'incostituzionalita', sia la motivazione a sostegno della sollevata questione di legittimita' costituzionale.
Massima n. 10904
L'imposta di trascrizione, sebbene strutturalmente assimilata alle imposte di registro per ragioni storiche, a rigore non e', al pari di questa, un'imposta sui trasferimenti di ricchezza, il che rende dubbia la pertinenza di una censura di violazione del principio della capacita' contributiva, intesa come capacita' economica manifestata dal trapasso-acquisto di un bene, per il fatto che ad essa sono assoggettate sentenze ancora sub iudice; e cio' a prescindere dal considerare che in ogni caso il nostro sistema tributario abbonda di fattispecie nelle quali l'acquisto di un bene viene colpito da imposta nella sua mera possibilita' e, quindi, anticipatamente, salvo il rimborso, ove la possibilita' non si attui o la vicenda non si verifichi. D'altro canto, l'assoggettamento a trascrizione delle sentenze non ancora passate in giudicato, risponde sia alla logica della pubblicita' immobiliare - giacche' e' volta ad assicurare quella completezza di effetti verso i terzi e quella intangibilita' che sono assicurate dalla trascrizione -, sia a quella del sistema processuale - non essendo sempre in grado il cancelliere, tenuto a curare la trascrizione delle sentenze, di conoscere in tempo quando una sentenza, in caso d'impugnazione, passi in giudicato. Pertanto, comportando l'eventuale caducazione della regola della immediata trascrizione conseguenze sovvertitrici dei due suddetti sistemi, e' nel potere del solo legislatore di prevedere e disciplinare tali conseguenze. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost. - dell'art. 2671 cod. civ. in relazione all'art. 19, primo comma, della legge 25 giugno 1943, n. 540 (ora art. 14, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635), nella parte in cui impongono al cancelliere di richiedere la trascrizione di una sentenza che dispone un trasferimento immobiliare (ed impongono conseguentemente alla parte l'assolvimento del correlativo onere fiscale) con riguardo non al momento in cui il trasferimento diviene operante (passaggio in giudicato della sentenza) ma alla mera pronuncia del provvedimento).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., con l'ordinanza in epigrafe, dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, dell'art. 2671 c.c. in relazione all'art. 19, primo comma, della legge 25 giugno 1943, n. 540 (ora art. 14, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635), nella parte in cui impongono al cancelliere di richiedere la trascrizione di una sentenza che dispone un trasferimento immobiliare (ed impongono conseguentemente alla parte l'assolvimento del correlativo onere fiscale) non in relazione al momento in cui il trasferimento diviene operante (passaggio in giudicato della sentenza) ma in riferimento alla mera pronuncia del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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