Corte costituzionale

Sentenza n. 137/1985

Corte cost., sent. 9 maggio 1985, n. 137

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
137/1985
Data di deposito
9 maggio 1985
Data di decisione
3 maggio 1985
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:137

Norme oggetto del giudizio

  • art. 435, codice di procedura penale 1930
  • art. 436, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 10884

Va dichiarata l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale quando il giudice a quo non esprime la minima motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della stessa, limitandosi a richiamare gli articoli della Costituzione che si assumono violati, si' che la questione medesima sembra essere prospettata in via esclusivamente astratta. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., degli artt. 435 e 436 cod. proc. pen., relativi ai reati commessi in udienza, in quanto tali disposizioni, imponendo, a semplice richiesta del p.m., anche se parte lesa, l'obbligatorieta' del mandato di arresto, non consentirebbero al giudice alcuna valutazione immediata nel merito; questione proposta senza la benche' minima motivazione sulla sua rilevanza e non manifesta infondatezza, ma con il solo richiamo ai principi costituzionali ritenuti vulnerati dalle disposizioni impugnate, ed inoltre in un giudizio nel quale l'imputato non era stato privato della liberta' personale e di cui doveva essere disposta la rimessione ad altro giudice ai sensi dell'art. 60 cod. proc. pen., il che rendeva ininfluente qualsiasi pronuncia della Corte sulla sua prosecuzione relativamente alla liberta' personale dell'imputato).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità della questione, di legittimità costituzionale degli artt. 435 e 436 cod. proc. pen. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., dal Tribunale di Bolzano con ordinanza in data 18 gennaio 1977 (reg. ord. n. 73 del 1977).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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