Corte costituzionale

Sentenza n. 136/1985

Corte cost., sent. 9 maggio 1985, n. 136

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
136/1985
Data di deposito
9 maggio 1985
Data di decisione
3 maggio 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:136

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 2, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
  • art. 10, comma 3, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
  • legge n. 633 del 24 luglio 1957

Parametri

Massime

Massima n. 10883

Secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di cassazione successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 93/1979, il giudice dinanzi al quale pende la causa di lavoro promossa da addetto a pubblici servizi di trasporto senza il previo esperimento del reclamo gerarchico, deve applicare in via analogica il disposto del secondo comma dell'art. 443 cod. proc. civ., sospendendo il giudizio e concedendo all'interessato il termine, perentorio, di sessanta giorni per la proposizione o riproposizione del reclamo, ed inoltre, ove l'interessato, proposto il reclamo, sia rimasto inerte contro il silenzio- rigetto dell'amministrazione, omettendo di agire nel termine di sessanta giorni decorrente dalla formazione di questo, l'azione giudiziaria resta subordinata alla sola prescrizione ordinaria. Pertanto, non sono fondate - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633, nel testo risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 93/1979, sollevate in quanto dette norme non prevederebbero, in tema di controversie inerenti al rapporto di lavoro, in ispecie per il riconoscimento della qualifica superiore, promosse dagli autoferrotranvieri senza la previa tempestiva proposizione del reclamo gerarchico, la rimessione in termini per proporlo, con contestuale sospensione del giudizio, nonche' nella parte in cui sancirebbero la improponibilita' dell'azione giudiziaria promossa oltre il termine di sessanta giorni dalla definizione del reclamo gerarchico o del termine di trenta giorni per tale definizione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma, del Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 ("Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione"), modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633, nel testo risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1979, sollevate con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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