Corte costituzionale
Sentenza n. 136/1985
Corte cost., sent. 9 maggio 1985, n. 136
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 136/1985
- Data di deposito
- 9 maggio 1985
- Data di decisione
- 3 maggio 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:136
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 2, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
- art. 10, comma 3, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
- legge n. 633 del 24 luglio 1957
Parametri
Massime
Massima n. 10883
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di cassazione successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 93/1979, il giudice dinanzi al quale pende la causa di lavoro promossa da addetto a pubblici servizi di trasporto senza il previo esperimento del reclamo gerarchico, deve applicare in via analogica il disposto del secondo comma dell'art. 443 cod. proc. civ., sospendendo il giudizio e concedendo all'interessato il termine, perentorio, di sessanta giorni per la proposizione o riproposizione del reclamo, ed inoltre, ove l'interessato, proposto il reclamo, sia rimasto inerte contro il silenzio- rigetto dell'amministrazione, omettendo di agire nel termine di sessanta giorni decorrente dalla formazione di questo, l'azione giudiziaria resta subordinata alla sola prescrizione ordinaria. Pertanto, non sono fondate - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633, nel testo risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 93/1979, sollevate in quanto dette norme non prevederebbero, in tema di controversie inerenti al rapporto di lavoro, in ispecie per il riconoscimento della qualifica superiore, promosse dagli autoferrotranvieri senza la previa tempestiva proposizione del reclamo gerarchico, la rimessione in termini per proporlo, con contestuale sospensione del giudizio, nonche' nella parte in cui sancirebbero la improponibilita' dell'azione giudiziaria promossa oltre il termine di sessanta giorni dalla definizione del reclamo gerarchico o del termine di trenta giorni per tale definizione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma, del Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 ("Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione"), modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633, nel testo risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1979, sollevate con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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