Corte costituzionale
Sentenza n. 131/1985
Corte cost., sent. 6 maggio 1985, n. 131
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 131/1985
- Data di deposito
- 6 maggio 1985
- Data di decisione
- 2 maggio 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:131
Norme oggetto del giudizio
- art.unico, legge n. 132 del 18 marzo 1959
Parametri
Massime
Massima n. 10867
I termini previsti dagli artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 3 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale hanno carattere perentorio e il loro decorso determina l'inammissibilita' della costituzione successiva alla loro scadenza. - O. 14 maggio 1958, 3 giugno 1970, 29 ottobre 1975 e 16 gennaio 1980 (pronunciate in udienza, rispettivamente, nei giudizi cui si riferiscono la O. 41/1958, la S. n. 141/1970, la S. n. 238/1975 e la S. n. 189/1980).
Massima n. 10868
La riserva allo Stato del diritto di esercitare la pubblicita' sui beni demaniali e patrimoniali affidati alla Amministrazione delle FF.SS., anche quando sia visibile e percettibile da aree di strade pubbliche, stabilita dalla legge 18 marzo 1959, n. 132, trova - cosi' come altre analoghe disposizioni poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale - un suo preciso fondamento nella necessita' di garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario e, attraverso questo, la incolumita' di coloro che fruiscono del servizio stesso, che ben potrebbe essere turbato da pubblicita', le quali, per la loro forma o per il loro contenuto, potrebbero creare confusioni nella condotta dei convogli ferroviari. Di conseguenza, risulta ovvio che il giudizio, essenzialmente tecnico, sulla compatibilita' dei mezzi pubblicitari di ogni genere con la regolare condotta dell'esercizio ferroviario sia espresso dalla Azienda ferroviaria, cosi' come, per le strade ordinarie, viene espresso dall'ente proprietario della strada. Pertanto, in quanto intesa a tutelare interessi pubblici di particolare rilievo strettamente connessi ad attribuzioni proprie della Amministrazione statale e, percio', solo da questa valutabili, detta riserva, oltre ad essere giustificata dalla necessita' di tutela di interessi generali, non viola ne' l'art. 5 Cost., che afferma solo il carattere tendenziale del decentramento, ne' il successivo art. 128, occorrendo sempre il consenso del Comune, e quindi un provvedimento autorizzatorio di questo ente, anche per l'affissione dei mezzi pubblicitari da parte delle FF.SS. o dei suoi concessionari. Ed in quanto continua a spettare al Comune il potere di adottare una disciplina uniforme per tutto il territorio comunale che comprenda anche le pubblicita' in parola, non e' ipotizzabile neanche violazione alcuna dell'art. 97 Cost.. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge n. 132 del 1959, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 5, 97 e 128 Cost. - sotto il profilo che la riserva di cui trattasi, operando in una materia che riguarda l'assetto del territorio e in generale, la urbanistica e la polizia urbana, rientrerebbe tra le funzioni istituzionali dei Comuni e, quindi, impedirebbe a questi di adottare una regolamentazione uniforme per tutto il territorio comunale, ed inoltre la stessa non troverebbe giustificazione alcuna e determinerebbe per l'Azienda ferroviaria una situazione di privilegio sottraendola al potere autorizzatorio del Comune.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 18 marzo 1959, n. 132 ("Norme per la pubblicità sui fabbricati, impianti e materiale rotabile di pertinenza delle FF.SS."), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 5, 97 e 128 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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