Corte costituzionale
Sentenza n. 127/1985
Corte cost., sent. 2 maggio 1985, n. 127
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 127/1985
- Data di deposito
- 2 maggio 1985
- Data di decisione
- 29 aprile 1985
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:127
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, lett.b), legge n. 283 del 7 luglio 1901
- art. 7, legge n. 283 del 7 luglio 1901
- art. 8, legge n. 283 del 7 luglio 1901
- art. 9, legge n. 283 del 7 luglio 1901
- art. 1, comma 2, regio decreto legge n. 1459 del 13 agosto 1926
- art. 1, legge n. 1415 del 28 giugno 1928
- art. 2, regio decreto legge n. 1459 del 13 agosto 1926
- art. 3, regio decreto legge n. 1459 del 13 agosto 1926
Parametri
Massime
Massima n. 10860
Allorche' la legge riserva l'esercizio di un'attivita' professionale a dati soggetti, iscritti in un albo sulla base di requisiti culturali, da' essa stessa una valutazione di rilevanza al carattere tecnico dell'attivita' e quindi implicitamente postula la necessita' di un controllo sulla idoneita' tecnica dei soggetti in parola. In tal caso la mancata elevazione di detto controllo a livello di esame di Stato, ai sensi dell'art. 33, comma quinto, Cost., va giustificata razionalmente. Ne consegue che l'abilitazione all'esercizio del patrocinio legale non preceduta da controllo dell'idoneita' tecnica costituito da esame di Stato (ne' del resto da un equipollente di esso), di una categoria di soggetti diversi da quella degli avvocati e procuratori, per di piu' senza limiti di tempo e al di fuori di qualsiasi apprezzabile esigenza, proprio perche' non piu' giustificata - in considerazione del fatto che i tipi di esercizio professionale, di processo e di competenza del giudice sono identici per tutte le preture, senza distinzione fra quelle aventi sede in comuni che siano sede di tribunale o capoluoghi di provincia e le altre; che la competenza del pretore e' andata gradualmente aumentando, per qualita' e quantita'; che la difficolta' di reperire nei centri minori avvocati e procuratori, derivante dalla non facile accessibilita' dei centri stessi mediante i mezzi di comunicazione, e' divenuta gia' da tempo un motivo inattuale; che, d'altra parte, il procedimento diretto all'iscrizione negli albi degli esercenti di cui si tratta, anche se implica una qualche valutazione, non puo' considerarsi equipollente all'esame di Stato -, costituisce una deroga irrazionale, e quindi una violazione dell'art. 33, comma quinto e dell'art. 3, comma primo, Cost.. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 6, lett. b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283 (sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture), nonche' l'art. 1, comma secondo, del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 (contenente norme riguardanti i patrocinatori legali), e l'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (che regola il patrocinio dinanzi alle preture), nella parte in cui tengono ferme le suddette disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonche' gli artt. 2 e 3 del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459, in quanto applicabili ai patrocinatori di cui all'art. 6, lett. b), della legge n. 283 del 1901. - S n. 58/1963 (che aveva risolto diversamente la questione).
Massima n. 10861
L'autodifesa - ammessa in materia civile nelle cause davanti al pretore soltanto se autorizzata (art. 82, secondo comma, cod. proc. civ.), e in materia penale solo per limitate ipotesi (art. 125, primo comma, cod. proc. pen.) - implica che la parte possa scegliere tra autodifesa e difesa tecnica, non gia' che, se presceglie la difesa "tecnica", questa possa essere sprovvista di garanzie per quel che riguarda la sua "tecnica" adeguatezza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti relativi alle ordinanze in epigrafe,
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 6, lett. b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, nonché dell'art. 1, comma secondo, del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459 e dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415, nella parte in cui tengono ferme le suddette disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonché degli artt. 2 e 3 del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459, in quanto applicabili ai patrocinatori di cui all'art. 6, lett. b), della legge n. 283 del 1901.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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