Corte costituzionale
Sentenza n. 107/1985
Corte cost., sent. 17 aprile 1985, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 107/1985
- Data di deposito
- 17 aprile 1985
- Data di decisione
- 16 aprile 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:107
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 10827
La disposizione dell'art. 512 cod. pen. - la quale prevede l'interdizione da ogni ufficio sindacale, per la durata di anni cinque, come pena accessoria, in caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 502 e segg. stesso codice - collocata nel capo dei delitti contro l'economia pubblica, in relazione precisamente agli illeciti di cui si occupano gli artt. 502 e segg., deve ritenersi intimamente connessa con l'ordinamento corporativo fascista, e quindi con la funzione da esso riservata al sindacato, ancorche' non sia stata abrogata (ne' caducata ad altro titolo) e viga nell'attuale ordinamento, essendo stata considerata dalla Corte di Cassazione "inoperante", ma solo fino a quando non siano inserite nell'attuale ordinamento le norme previste dall'art. 39 Cost.. Peraltro, tale pena accessoria non puo' ritenersi comminata con riguardo agli uffici sindacali, quali risultano sulla base dell'ordinamento in vigore in quanto la figura del "munus" individuata nella norma in esame alla stregua del cessato ordinamento, e' diversa dalla carica direttiva d'un sindacato, che secondo le leggi vigenti s'inquadra nello schema, costituzionalmente garantito, della libera associazione di natura privata. Il che basta per escludere che la pena accessoria prevista nell'art. 512 cod. pen. sia suscettibile di irrogazione allo stato dell'attuale ordinamento sindacale, cosicche' trattasi di una norma punitiva che non collide con i precetti degli artt. 18 e 39 Cost.. Pertanto, non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la relativa questione di legittimita' costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 18 e 39 Cost., dal Tribunale di Rovereto con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze