Corte costituzionale

Sentenza n. 107/1985

Corte cost., sent. 17 aprile 1985, n. 107

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
107/1985
Data di deposito
17 aprile 1985
Data di decisione
16 aprile 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:107

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 10827

La disposizione dell'art. 512 cod. pen. - la quale prevede l'interdizione da ogni ufficio sindacale, per la durata di anni cinque, come pena accessoria, in caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 502 e segg. stesso codice - collocata nel capo dei delitti contro l'economia pubblica, in relazione precisamente agli illeciti di cui si occupano gli artt. 502 e segg., deve ritenersi intimamente connessa con l'ordinamento corporativo fascista, e quindi con la funzione da esso riservata al sindacato, ancorche' non sia stata abrogata (ne' caducata ad altro titolo) e viga nell'attuale ordinamento, essendo stata considerata dalla Corte di Cassazione "inoperante", ma solo fino a quando non siano inserite nell'attuale ordinamento le norme previste dall'art. 39 Cost.. Peraltro, tale pena accessoria non puo' ritenersi comminata con riguardo agli uffici sindacali, quali risultano sulla base dell'ordinamento in vigore in quanto la figura del "munus" individuata nella norma in esame alla stregua del cessato ordinamento, e' diversa dalla carica direttiva d'un sindacato, che secondo le leggi vigenti s'inquadra nello schema, costituzionalmente garantito, della libera associazione di natura privata. Il che basta per escludere che la pena accessoria prevista nell'art. 512 cod. pen. sia suscettibile di irrogazione allo stato dell'attuale ordinamento sindacale, cosicche' trattasi di una norma punitiva che non collide con i precetti degli artt. 18 e 39 Cost.. Pertanto, non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la relativa questione di legittimita' costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 18 e 39 Cost., dal Tribunale di Rovereto con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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