Corte costituzionale

Sentenza n. 104/1985

Corte cost., sent. 17 aprile 1985, n. 104

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
104/1985
Data di deposito
17 aprile 1985
Data di decisione
16 aprile 1985
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:104

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, lett.d), decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 10819

La mancata previsione negli artt. 12, lett. d) e 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, della esclusione della tassazione anche separata dei redditi spettanti al contribuente costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente, quando tali redditi, sommati agli altri redditi percepiti dallo stesso contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile, genera una discriminazione priva di giustificazione tra chi percepisce gli stessi emolumenti, a seconda che essi vengano corrisposti subito o negli anni successivi sotto forma di arretrati, e viola altresi' il principio della corrispondenza tra capacita' contributiva ed onere fiscale, tenuto conto che il principio della correlazione tra prestazioni tributarie e capacita' contributiva impone al legislatore di commisurare il carico tributario in modo uniforme nei confronti dei vari soggetti, allorche' sia dato riscontrare per essi una identita' della situazione di fatto presa in considerazione dalla legge ai fini dell'imposizione del tributo. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 53, comma primo, Cost. - il combinato disposto degli articoli succitati, nella parte in cui non prevedono detta esclusione. - S. n. 92/1963.

Massima n. 10820

Il principio della correlazione tra prestazioni tributarie e capacita' contributiva, di cui al primo comma dell'art. 53 Cost., condiziona la misura massima del tributo, nel senso che questo non puo' essere mai fissato ad un livello superiore alla capacita' contributiva dimostrata dall'atto o dal fatto economico. - S. n. 200/1972.

Massima n. 10821

La discrezionalita' legislativa trova sempre un limite nella ragionevolezza delle statuizioni che comportano disparita' di trattamento tra i soggetti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, lett. d) e 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.597 (istituzione e disciplina dell'IRPEF), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non viene prevista la esclusione della tassazione anche separata dei redditi spettanti al contribuente costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente, quando tali redditi, sommati agli altri redditi percepiti dallo stesso contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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