Corte costituzionale
Sentenza n. 104/1985
Corte cost., sent. 17 aprile 1985, n. 104
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 104/1985
- Data di deposito
- 17 aprile 1985
- Data di decisione
- 16 aprile 1985
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:104
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, lett.d), decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 10819
La mancata previsione negli artt. 12, lett. d) e 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, della esclusione della tassazione anche separata dei redditi spettanti al contribuente costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente, quando tali redditi, sommati agli altri redditi percepiti dallo stesso contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile, genera una discriminazione priva di giustificazione tra chi percepisce gli stessi emolumenti, a seconda che essi vengano corrisposti subito o negli anni successivi sotto forma di arretrati, e viola altresi' il principio della corrispondenza tra capacita' contributiva ed onere fiscale, tenuto conto che il principio della correlazione tra prestazioni tributarie e capacita' contributiva impone al legislatore di commisurare il carico tributario in modo uniforme nei confronti dei vari soggetti, allorche' sia dato riscontrare per essi una identita' della situazione di fatto presa in considerazione dalla legge ai fini dell'imposizione del tributo. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 53, comma primo, Cost. - il combinato disposto degli articoli succitati, nella parte in cui non prevedono detta esclusione. - S. n. 92/1963.
Massima n. 10820
Il principio della correlazione tra prestazioni tributarie e capacita' contributiva, di cui al primo comma dell'art. 53 Cost., condiziona la misura massima del tributo, nel senso che questo non puo' essere mai fissato ad un livello superiore alla capacita' contributiva dimostrata dall'atto o dal fatto economico. - S. n. 200/1972.
Massima n. 10821
La discrezionalita' legislativa trova sempre un limite nella ragionevolezza delle statuizioni che comportano disparita' di trattamento tra i soggetti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, lett. d) e 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.597 (istituzione e disciplina dell'IRPEF), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non viene prevista la esclusione della tassazione anche separata dei redditi spettanti al contribuente costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente, quando tali redditi, sommati agli altri redditi percepiti dallo stesso contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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