Corte costituzionale

Sentenza n. 102/1985

Corte cost., sent. 4 aprile 1985, n. 102

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
102/1985
Data di deposito
4 aprile 1985
Data di decisione
2 aprile 1985
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:102

Norme oggetto del giudizio

  • art. 191, codice penale militare di pace
  • art. 196, comma 3, codice penale militare di pace
  • art. 122, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 10809

La congruenza tra reati e pene rientra nel potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio puo' essere censurato solo ove non sia rispettato il limite della ragionevolezza, come nel caso che un reato considerato originariamente piu' lieve finisca, a seguito di modifiche legislative o pronunce di illegittimita' costituzionale, per essere punito piu' rigorosamente di quelli di maggiore gravita'. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 191 cod. pen. mil. di pace (il quale punisce il reato di minaccia o ingiuria in assenza del superiore "con la reclusione militare da sei mesi a tre anni, se il superiore e' ufficiale e con la stessa pena fino a sei mesi, se il superiore non e' ufficiale") - limitatamente alle parole "con la reclusione militare da sei mesi a tre anni, se il superiore e' un ufficiale e con la stessa pena fino a sei mesi, se il superiore non e' un ufficiale" - in quanto, dopo le sentenze n. 26 del 1979 e 103 del 1982 della Corte costituzionale (che hanno dichiarato l'illegittimita' del sistema sanzionatorio disposto negli artt. 186 e 189 di detto codice per alcune figure del reato di insubordinazione, ferma restando l'illiceita' penale delle fattispecie in tali articoli previste, alle quali, di conseguenza, si rendono generalmente applicabili le pene comminate dal codice penale comune, di norma notevolmente meno gravi di quelle stabilite dall'ordinamento militare), il reato considerato in origine piu' lieve di cui all'art. 191 viene punito piu' rigorosamente di quello previsto dall'art. 189, dando cosi' luogo ad una palese irrazionalita' che deve essere eliminata con una pronuncia di illegittimita' costituzionale analoga a quella delle sentenze suddette. - Sul carattere complementare dell'ordinamento militare, v. S. n. 213/1984.

Massima n. 10810

La congruenza tra reati e pene rientra nel potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio puo' essere censurato solo ove non sia rispettato il limite della ragionevolezza, come nel caso che un reato considerato originariamente piu' lieve finisca, a seguito di modifiche legislative o pronunce di illegittimita' costituzionale, per essere punito piu' rigorosamente di quelli di maggiore gravita'. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 196, terzo comma, cod. pen. mil. di pace (il quale punisce il reato di minaccia ad un inferiore, se grave o commessa in uno dei modi indicati nell'art. 339 cod. pen., con "la reclusione militare fino a tre anni"), limitatamente alle parole "la reclusione militare fino a tre anni", in quanto, in base ad esso, la minaccia aggravata ad inferiore e' punita in maniera piu' grave, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 1982 (che ha dichiarato l'illegittimita' del sistema sanzionatorio disposto dagli artt. 186 e 189 cod. pen. mil. di pace), di quanto lo sia il piu' grave reato di minaccia aggravata contro un superiore.

Massima n. 10811

La congruenza tra reati e pene rientra nel potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio puo' essere censurato solo nei casi nei quali non sia rispettato il limite della razionalita' ovvero quando siano violati i commi primo e terzo dell'art. 27 Cost., prevedendo ipotesi di responsabilita' penale per fatto altrui o comminando pene che non consentano l'efficacia rieducativa della pena; mentre l'individuazione concreta della pena spetta al giudice nell'ambito del potere regolato dall'art. 133 cod. pen., il cui esercizio e' soggetto a controllo mediante i normali mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento processuale. Cio' posto, non si appalesa irrazionale l'art. 122 cod. pen. mil. di pace il quale punisce il reato di violata consegna da parte del militare preposto di guardia a cosa determinata, con una pena che potrebbe apparire sproporzionata se raffrontata con quella prevista per le altre ipotesi di violata consegna, perche' vanno tenuti presenti non solo il primo comma ma anche i successivi capoversi dell'art. 118, i quali comminano per tali reati una pena addirittura superiore a quella stabilita dall'art. 122. Ne' risultano violati i commi primo e terzo dell'art. 27 Cost., non configurando la disposizione impugnata ipotesi di responsabilita' penale per fatto altrui e dipendendo tra l'altro, l'efficacia rieducativa delle pene non tanto dalla durata quanto dal regime. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 122 cod. pen. mil. di pace, sollevata sotto il profilo che esso, punendo il reato di violata consegna da parte del militare preposto a guardia di cosa determinata, per il solo fatto della violata consegna, con la reclusione militare non inferiore a due anni, astrattamente consente che detta pena possa estendersi nel massimo sino a ventiquattro anni (art. 26 cod. pen. mil. di pace), cosi' ponendo in essere una irrazionale disparita' di trattamento con le altre figure di violata consegna, punita con la reclusione militare sino a tre anni (artt. 118 e 120 stesso codice). - S. nn. 22/1971; 18/1973; 143/1974 e 119/1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 191 c.p. m.p., limitatamente alle parole "con la reclusione militare da sei mesi a tre anni, se il superiore è un ufficiale, e con la stessa pena fino a sei mesi, se il superiore non è un ufficiale";

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 196, terzo comma, c.p.m.p. limitatamente alle parole "la reclusione militare fino a tre anni";

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 122 c.p.m.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. dal Tribunale militare di Padova con le ordinanze nn. 221 e 222/83 indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sode dalla Corte Costituzionale, Palazzo deva Consulta, il 2 aprile 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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