Corte costituzionale

Ordinanza n. 9/1985

Corte cost., ord. 23 gennaio 1985, n. 9

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
9/1985
Data di deposito
23 gennaio 1985
Data di decisione
18 gennaio 1985
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:9

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, lett.b, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
  • art. 49, legge della Regione siciliana n. 71 del 27 dicembre 1978

Parametri

Massime

Massima n. 10683

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 42 e 43 Cost. - dell'art. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, censurato in quanto, con l'introduzione della concessione edilizia, realizzerebbe una compressione non indennizzabile della facolta' del proprietario di godere del bene. L'affermazione contenuta nell'ordinanza di rimessione che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimita' costituzionale appare infatti del tutto apodittica, non essendo suffragata da alcun riferimento ai fatti di causa.

Massima n. 10684

E' manifestamente infondata, per essere stata gia' dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 127 del 1983, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e 49 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, sollevata in riferimento agli artt. 42 e 43 Cost., in quanto l'introduzione della concessione edilizia realizzerebbe una compressione non indennizzabile della facolta' del proprietario di godere del bene. - S. n. 127/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sollevata, in riferimento agli artt. 42 e 43 della Costituzione, dal pretore di Trecastagni con ordinanza del 17 marzo 1980 (n. 139 del reg. ord. del 1983);

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e 49 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, sollevata, in riferimento agli artt. 42 e 43 della Costituzione, dal pretore di Trecastagni con ordinanza in data 23 ottobre 1981 (n. 271 del reg. ord. del 1983).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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