Corte costituzionale
Ordinanza n. 82/1985
Corte cost., ord. 20 marzo 1985, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 82/1985
- Data di deposito
- 20 marzo 1985
- Data di decisione
- 19 marzo 1985
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:82
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 1, legge provincia Bolzano n. 15 del 20 agosto 1972
- art. 24, comma 1, legge provincia Bolzano n. 15 del 20 agosto 1972
Parametri
Massime
Massima n. 10786
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dell'art. 12, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 (legge di riforma dell'edilizia abitativa), denunciato in quanto, imponendo, nel dettare i criteri per la determinazione dell'indennita', di considerare i terreni espropriati come agricoli, prescinderebbe dalle effettive caratteristiche del bene oblato, trattandosi di norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima, "limitatamente al regime dell'indennita' di esproprio previsto per le aree comprese nel centro edificato o altrimenti provviste, in relazione alle oggettive caratteristiche del bene oblato, dell'attitudine edificatoria". - S. n. 231/1984.
Massima n. 10787
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dell'art. 24, primo comma, della l. della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 - censurato in via subordinata all'accoglimento della questione relativa all'art. 12, primo comma - nella parte in cui non detrae dall'indennizzo, a mo' di compensazione, l'ingiustificata locupletazione che, per effetto della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 12, primo comma, otterrebbe l'espropriato mediante la restituzione del suolo non utilizzato per fini pubblici. Tale questione, infatti, e' stata gia' dichiarata inammissibile, le paventate conseguenze potendo verificarsi solo se ed in quanto il legislatore alto atesino, nel ridefinire, in seguito alla decisione della Corte, il regime indennitario, non dovesse tener conto di tale trattamento di favore. - S. n. 231/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge della provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 ("Legge di riforma dell'edilizia abitativa") e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dalla Corte d'Appello di Trento con tutte le ordinanze indicate in epigrafe;
b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, sollevata dalla Corte d'Appello di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., con le ordinanze 379, 422, 494, 549, 565, 576, 851 e 871 del 1984.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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