Corte costituzionale

Ordinanza n. 82/1985

Corte cost., ord. 20 marzo 1985, n. 82

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
82/1985
Data di deposito
20 marzo 1985
Data di decisione
19 marzo 1985
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:82

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, comma 1, legge provincia Bolzano n. 15 del 20 agosto 1972
  • art. 24, comma 1, legge provincia Bolzano n. 15 del 20 agosto 1972

Parametri

Massime

Massima n. 10786

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dell'art. 12, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 (legge di riforma dell'edilizia abitativa), denunciato in quanto, imponendo, nel dettare i criteri per la determinazione dell'indennita', di considerare i terreni espropriati come agricoli, prescinderebbe dalle effettive caratteristiche del bene oblato, trattandosi di norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima, "limitatamente al regime dell'indennita' di esproprio previsto per le aree comprese nel centro edificato o altrimenti provviste, in relazione alle oggettive caratteristiche del bene oblato, dell'attitudine edificatoria". - S. n. 231/1984.

Massima n. 10787

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dell'art. 24, primo comma, della l. della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 - censurato in via subordinata all'accoglimento della questione relativa all'art. 12, primo comma - nella parte in cui non detrae dall'indennizzo, a mo' di compensazione, l'ingiustificata locupletazione che, per effetto della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 12, primo comma, otterrebbe l'espropriato mediante la restituzione del suolo non utilizzato per fini pubblici. Tale questione, infatti, e' stata gia' dichiarata inammissibile, le paventate conseguenze potendo verificarsi solo se ed in quanto il legislatore alto atesino, nel ridefinire, in seguito alla decisione della Corte, il regime indennitario, non dovesse tener conto di tale trattamento di favore. - S. n. 231/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge della provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 ("Legge di riforma dell'edilizia abitativa") e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dalla Corte d'Appello di Trento con tutte le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, sollevata dalla Corte d'Appello di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., con le ordinanze 379, 422, 494, 549, 565, 576, 851 e 871 del 1984.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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