Corte costituzionale

Ordinanza n. 61/1985

Corte cost., ord. 8 marzo 1985, n. 61

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
61/1985
Data di deposito
8 marzo 1985
Data di decisione
7 marzo 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:61

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 742 del 7 ottobre 1969
  • art. 1, legge n. 742 del 7 ottobre 1969

Parametri

Massime

Massima n. 10757

Non esorbita da una discrezionale valutazione il ritenere, come ha fatto il legislatore, che l'esigenza di una maggiore celerita' delle cause elettorali rispetto alle controversie ordinarie, non si spinga al di la' della speciale disciplina per esse stabilita, senza proiettarsi anche sull'istituto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 3 l. 7 ottobre 1969, n. 742, i quali, nello stabilire, rispettivamente, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e i casi di esclusione dalla sospensione, non includono tra questi ultimi le controversie in materia elettorale).

Massima n. 10758

Per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, anche se trattasi di crediti degli istituti previdenziali verso i datori di lavori, sussiste la stessa ratio di speditezza che giustifica l'esclusione dalla sospensione delle controversie promosse dai lavoratori assicurati, in quanto la sollecita decisione delle dette controversie promosse dagli istituti previdenziali e' correlata alla necessita', in cui versano gli stessi enti, di procurarsi i mezzi finanziari per poter adempiere alla loro funzione istituzionale e cosi' fornire le prestazioni dovute. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, il quale esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, anche se trattasi di crediti degli istituti previdenziali verso i datori di lavoro).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 l. 7 ottobre 1969 n. 742 - i quali, nello stabilire, rispettivamente, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e i casi di esclusione dalla sospensione, non includono tra questi ultimi le controversie in materia elettorale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dal Tribunale di Rovigo con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 stessa legge - che prevede tra i casi di esclusione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le controversie in materia di previdenza obbligatoria, anche se trattisi di crediti degli istituti previdenziali verso i datori di lavoro - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. dal Pretore di Cuneo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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