Corte costituzionale
Ordinanza n. 384/1985
Corte cost., ord. 30 dicembre 1985, n. 384
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 384/1985
- Data di deposito
- 30 dicembre 1985
- Data di decisione
- 19 dicembre 1985
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:384
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, n.6, legge della Regione siciliana n. 3 del 9 marzo 1959
- art. 5, n.6, decreto del Presidente della Regione siciliana n. 3 del 20 agosto 1960
Parametri
Massime
Massima n. 11341
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., dell'art. 5, n. 6, della legge Reg.Sic. 9 marzo 1959, riportato nell'art. 5, n. 6. del t.u. per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con d.Pres.Reg.Sic. 20 agosto 1960, n. 3, nella parte in cui, affermando l'ineleggibilita' a consigliere comunale di "coloro che hanno lite pendente con il Comune", prevede, per il cittadino siciliano, una causa di ineleggibilita' che, ai sensi della legge 23 aprile 1981, n. 154, non e' piu' operante per gli altri cittadini dello Stato. Infatti, tale norma e' gia' stata dichiarata costituzionalmente illegittima, "nella parte in cui prevede una situazione di ineleggibilita', anziche' di incompatibilita'". - S. n. 162/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. con l'ordinanza in epigrafe, dell'art. 5, n. 6, della legge Reg. Sic. 9 marzo 1959 n. 3, riportato nell'art. 5, n. 6, del t. u. per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana approvato con d. Pres. Sic. 20 agosto 1960 n. 3, la cui illegittimità costituzionale, "nella parte in cui prevede una situazione di ineleggibilità anziché di incompatibilità", è già stata dichiarata con sentenza n. 162 del 1985.
Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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