Corte costituzionale

Ordinanza n. 354/1985

Corte cost., ord. 19 dicembre 1985, n. 354

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
354/1985
Data di deposito
19 dicembre 1985
Data di decisione
13 dicembre 1985
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:354

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, legge n. 903 del 21 luglio 1965
  • art. 2, legge n. 1338 del 12 agosto 1962
  • art. 9, legge n. 587 del 29 luglio 1971
  • art. 23, legge n. 153 del 30 aprile 1969

Parametri

Massime

Massima n. 11284

Sono manifestamente infondate, le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., degli artt. 2, secondo comma lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e 9 della legge 29 luglio 1971, n. 587, nella parte in cui escludono il diritto all'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' corrisposta dall'INPS (compresa la gestione della Previdenza Marinara) o dal Fondo di previdenza per i dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, per i titolari di pensioni di reversibilita' dello Stato, della CPDEL (Cassa previdenza dipendenti enti locali), dell'ANAS e dell'OPAFS (Opera previdenza e assistenza ferrovieri dello Stato), dell'Istituto Post-telegrafonici o di altre forme di previdenza, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito. Infatti tali questioni risultano tutte gia' risolte, avendo la Corte costituzionale gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338 del 1962 e 23 della legge n. 153 del 1969, nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime dalle precedenti pronunce n. 230 del 1974, n. 263 del 1976, n. 34 del 1981 e n. 102 del 1982, mentre gli artt. 22 della legge n. 903 del 1965 e 9 della legge n. 587 del 1971, anch'essi impugnati, si limitano a presupporre o richiamare, per la disciplina dell'integrazione al minimo, la regola generale contenuta nel citato art. 2, secondo comma, lett. a). - S. n. 314/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e 9 della legge 29 luglio 1971, n. 587, sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe e già decise con la sentenza n. 314 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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