Corte costituzionale
Ordinanza n. 354/1985
Corte cost., ord. 19 dicembre 1985, n. 354
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 354/1985
- Data di deposito
- 19 dicembre 1985
- Data di decisione
- 13 dicembre 1985
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:354
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, legge n. 903 del 21 luglio 1965
- art. 2, legge n. 1338 del 12 agosto 1962
- art. 9, legge n. 587 del 29 luglio 1971
- art. 23, legge n. 153 del 30 aprile 1969
Parametri
Massime
Massima n. 11284
Sono manifestamente infondate, le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., degli artt. 2, secondo comma lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e 9 della legge 29 luglio 1971, n. 587, nella parte in cui escludono il diritto all'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' corrisposta dall'INPS (compresa la gestione della Previdenza Marinara) o dal Fondo di previdenza per i dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, per i titolari di pensioni di reversibilita' dello Stato, della CPDEL (Cassa previdenza dipendenti enti locali), dell'ANAS e dell'OPAFS (Opera previdenza e assistenza ferrovieri dello Stato), dell'Istituto Post-telegrafonici o di altre forme di previdenza, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito. Infatti tali questioni risultano tutte gia' risolte, avendo la Corte costituzionale gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338 del 1962 e 23 della legge n. 153 del 1969, nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime dalle precedenti pronunce n. 230 del 1974, n. 263 del 1976, n. 34 del 1981 e n. 102 del 1982, mentre gli artt. 22 della legge n. 903 del 1965 e 9 della legge n. 587 del 1971, anch'essi impugnati, si limitano a presupporre o richiamare, per la disciplina dell'integrazione al minimo, la regola generale contenuta nel citato art. 2, secondo comma, lett. a). - S. n. 314/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e 9 della legge 29 luglio 1971, n. 587, sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe e già decise con la sentenza n. 314 del 1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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