Corte costituzionale

Ordinanza n. 325/1985

Corte cost., ord. 11 dicembre 1985, n. 325

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
325/1985
Data di deposito
11 dicembre 1985
Data di decisione
6 dicembre 1985
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:325

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 2, legge n. 408 del 2 luglio 1949

Parametri

Massime

Massima n. 11234

Scopo esplicito e specifico delle agevolazioni tributarie previste dalla legge n. 408 del 1949, e' quello di incentivare la costruzione delle case di abitazione non di lusso e non anche quella degli uffici o negozi, eppertanto la fattispecie della vendita di soli negozi risulta percio' stesso oggettivamente scriminata, e vengono a mancare i presupposti logici di una comparazione con la diversa ipotesi della alienazione di appartamenti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 17, comma secondo, l. 2 luglio 1949, n. 408, in quanto esclude, dalle agevolazioni tributarie accordate dalla legge medesima la "vendita di negozi che non sia effettuata con lo stesso atto con il quale viene trasferito l'intero fabbricato").

Massima n. 11235

Il principio della capacita' contributiva non e' posto in discussione da norme che stabiliscano in via del tutto eccezionale agevolazioni fiscali per la incentivazione di particolari attivita' ritenute di rilevante interesse sociale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 53 Cost., dell'art. 17, comma secondo, l. 2 luglio 1949, n. 408, in quanto esclude, dalle agevolazioni tributarie accordate dalla legge medesima per incentivare la costruzione di case di abitazione non di lusso, la "vendita di negozi che non sia effettuata con lo stesso atto con il quale viene trasferito l'intero fabbricato").

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma secondo, della legge 2 luglio 1949, n. 408, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Enna, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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