Corte costituzionale
Ordinanza n. 325/1985
Corte cost., ord. 11 dicembre 1985, n. 325
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 325/1985
- Data di deposito
- 11 dicembre 1985
- Data di decisione
- 6 dicembre 1985
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:325
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 2, legge n. 408 del 2 luglio 1949
Parametri
Massime
Massima n. 11234
Scopo esplicito e specifico delle agevolazioni tributarie previste dalla legge n. 408 del 1949, e' quello di incentivare la costruzione delle case di abitazione non di lusso e non anche quella degli uffici o negozi, eppertanto la fattispecie della vendita di soli negozi risulta percio' stesso oggettivamente scriminata, e vengono a mancare i presupposti logici di una comparazione con la diversa ipotesi della alienazione di appartamenti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 17, comma secondo, l. 2 luglio 1949, n. 408, in quanto esclude, dalle agevolazioni tributarie accordate dalla legge medesima la "vendita di negozi che non sia effettuata con lo stesso atto con il quale viene trasferito l'intero fabbricato").
Massima n. 11235
Il principio della capacita' contributiva non e' posto in discussione da norme che stabiliscano in via del tutto eccezionale agevolazioni fiscali per la incentivazione di particolari attivita' ritenute di rilevante interesse sociale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 53 Cost., dell'art. 17, comma secondo, l. 2 luglio 1949, n. 408, in quanto esclude, dalle agevolazioni tributarie accordate dalla legge medesima per incentivare la costruzione di case di abitazione non di lusso, la "vendita di negozi che non sia effettuata con lo stesso atto con il quale viene trasferito l'intero fabbricato").
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma secondo, della legge 2 luglio 1949, n. 408, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Enna, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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