Corte costituzionale
Ordinanza n. 305/1985
Corte cost., ord. 22 novembre 1985, n. 305
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 305/1985
- Data di deposito
- 22 novembre 1985
- Data di decisione
- 19 novembre 1985
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:305
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 11208
E' manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - sotto il profilo che le due norme, nei confronti dei contribuenti che si trovano nella stessa posizione, concedono, per ricorrere alla Intendenza di Finanza al fine di ottenere il rimborso del tributo versato erroneamente per errore materiale, duplicazione ed altra causa, rispettivamente, l'art. 37 il termine di dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 c.c. quando l'errore e' dovuto al contribuente stesso, e l'art. 38 per ottenere lo stesso rimborso, in presenza delle stesse situazioni di cui all'art. 37, il ben piu' ridotto termine di decadenza di 18 mesi, quando l'errore e' imputabile al sostituto d'imposta.
Massima n. 11209
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38 d.P.R., n. 602 del 1973, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione nella parte in cui prevede un termine di decorrenza di diciotto mesi per ottenere il rimborso del tributo versato per errore materiale, termine, questo, piu' ridotto di quello di dieci anni previsto nell'art. 38 stesso d.P.R. per ricorrere alla Intendenza di Finanza, in quanto, nell'ordinanza di rinvio, mentre non e' data contezza alcuna circa l'invocato parametro di cui all'art. 113 Cost., i termini di raffronto, posti a fondamento della questione ex art. 3 Cost., non rivestono idonee caratteristiche di identita' e di omogeneita', perche' il disposto della norma e' inteso a finalita' restitutoria, circoscritta agli ambiti connessi all'"obbligo di versamento".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in riferimento all'art. 3 Cost. sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, in riferimento agli artt. 3 e 113 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Cuneo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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