Corte costituzionale

Ordinanza n. 296/1985

Corte cost., ord. 13 novembre 1985, n. 296

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
296/1985
Data di deposito
13 novembre 1985
Data di decisione
12 novembre 1985
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:296

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, comma 1, legge provincia Bolzano n. 15 del 20 agosto 1972
  • art. 24, comma 1, legge provincia Bolzano n. 15 del 20 agosto 1972

Parametri

Massime

Massima n. 11192

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - sotto il profilo che la norma, nel dettare i criteri per la determinazione dell'indennita' di esproprio, impone di considerare i terreni espropriati come agricoli, prescindendo dalle effettive caratteristiche del bene ablato, in quanto la medesima questione e' stata gia' esaminata sotto gli stessi profili della Corte che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale (limitatamente al regime dell'indennita' di esproprio, previsto per le aree comprese nel centro edificato o altrimenti provviste, in relazione alle oggettive caratteristiche del bene ablato, dell'attitudine edificatoria) del primo comma di detto art. 12, al quale va circoscritta, come quella allora decisa, l'attuale questione. - S. 231/1984.

Massima n. 11193

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, sollevata - in via subordinata all'accoglimento della precedente - in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, sotto il profilo che se il valore urbanistico dei beni ablati torna ad avere rilevanza ai fini della determinazione della indennita' di esproprio, dovrebbe considerarsi che, nelle zone di espansione, il terreno della comunione coatta, restituito ai proprietari, in quanto residuato allo stralcio di quello destinato all'edilizia abitativa agevolata, viene ad acquistare un pregio piu' elevato, con la conseguente illegittimita' costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non detrae dall'indennizzo, a mo' di compensazione, l'ingiustificata locupletazione, conseguita dall'espropriato, mediante la restituzione del suolo non utilizzato per fini pubblici. Anche tale questione, sotto gli stessi profili, e' stata infatti gia' esaminata dalla Corte, che ne ha dichiarato l'inammissibilita' in quanto le conseguenze ipotizzate nelle ordinanze non si verificherebbero necessariamente, bensi' solo se e in quanto il legislatore altoatesino, nel ridefinire il regime indennitario a seguito dell'illegittimita' costituzionale pronunziata a proposito dell'art. 12, primo comma, non tenesse conto del trattamento di favore che si assumeva riservato ai terreni e ai soggetti espropriati nelle zone di espansione. - S. n. 231/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 ("Legge di riforma dell'edilizia abitativa") e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dalla Corte d'Appello di Trento con tutte le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, sollevata dalla Corte di Appello di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., con le ordinanze nn. 996, 1058, 1059, 1060 e 1061 del 1984.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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