Corte costituzionale

Ordinanza n. 28/1985

Corte cost., ord. 30 gennaio 1985, n. 28

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
28/1985
Data di deposito
30 gennaio 1985
Data di decisione
24 gennaio 1985
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:28

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 152 del 22 maggio 1975
  • legge n. 835 del 27 maggio 1935
  • art. 8, regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934
  • art.unico, legge n. 888 del 25 luglio 1956

Parametri

Massime

Massima n. 10707

Vanno restituiti al giudice a quo, perche' accerti la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale alla stregua della legge 28 luglio 1984, n. 398, sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione, gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, nella parte in cui non consente la concessione della liberta' provvisoria ai minorenni imputati dei reati tassativamente indicati in detta norma. L'art. 1 predetto e' stato, infatti, espressamente abrogato dall'art. 28 della predetta legge 28 luglio 1984, n. 398, concernente "Norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della liberta' provvisoria".

Massima n. 10708

Vanno restituiti al giudice a quo, perche' accerti la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale alla stregua della legge 28 luglio 1984, n. 398, sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione, gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 8 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, sostituito dall'articolo unico della legge 25 luglio 1956, n. 888, nella parte in cui rende inevitabile il trasferimento dell'imputato in carcerazione preventiva, minorenne al momento della contestazione del reato, dall'istituto di osservazione all'istituto per adulti, al compimento del diciottesimo anno di eta'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di Roma e al Giudice istruttore presso il Tribunale di Pinerolo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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