Corte costituzionale
Ordinanza n. 28/1985
Corte cost., ord. 30 gennaio 1985, n. 28
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 28/1985
- Data di deposito
- 30 gennaio 1985
- Data di decisione
- 24 gennaio 1985
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:28
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 152 del 22 maggio 1975
- legge n. 835 del 27 maggio 1935
- art. 8, regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934
- art.unico, legge n. 888 del 25 luglio 1956
Parametri
Massime
Massima n. 10707
Vanno restituiti al giudice a quo, perche' accerti la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale alla stregua della legge 28 luglio 1984, n. 398, sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione, gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, nella parte in cui non consente la concessione della liberta' provvisoria ai minorenni imputati dei reati tassativamente indicati in detta norma. L'art. 1 predetto e' stato, infatti, espressamente abrogato dall'art. 28 della predetta legge 28 luglio 1984, n. 398, concernente "Norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della liberta' provvisoria".
Massima n. 10708
Vanno restituiti al giudice a quo, perche' accerti la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale alla stregua della legge 28 luglio 1984, n. 398, sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione, gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 8 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, sostituito dall'articolo unico della legge 25 luglio 1956, n. 888, nella parte in cui rende inevitabile il trasferimento dell'imputato in carcerazione preventiva, minorenne al momento della contestazione del reato, dall'istituto di osservazione all'istituto per adulti, al compimento del diciottesimo anno di eta'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di Roma e al Giudice istruttore presso il Tribunale di Pinerolo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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