Corte costituzionale

Ordinanza n. 260/1985

Corte cost., ord. 4 novembre 1985, n. 260

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
260/1985
Data di deposito
4 novembre 1985
Data di decisione
25 ottobre 1985
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:260

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 29 del 19 febbraio 1981
  • art. 1, comma 1, legge n. 425 del 6 agosto 1981
  • art. 30, e ss., regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941

Parametri

Massime

Massima n. 11135

Sono manifestamente inammissibili per irrilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 30 e ss. R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, dell'art. 3 l. 19 febbraio 1981, n. 27 e dell'art. 1, primo comma, l. 6 agosto 1984, n. 425, sollevata in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 101, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono per i vice pretori onorari la corresponsione di alcune indennita', escludendoli anche dalla percezione della c.d. indennita' rischio, in quanto le suddette questioni non sono pregiudiziali alla decisione nei giudizi "a quibus".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 1022 e 1327 R.O. 1984,

dichiara la manifesta inammissibilità, per irrilevanza, delle questioni di costituzionalità degli artt. 30 ss. R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario) in quanto non prevedono indennità per i vice pretori onorari e dell'art. 3 legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) in quanto non comprende anche i vice pretori onorari che svolgono funzioni giurisdizionali, sollevate in relazione agli artt. 97 comma primo e 101 comma secondo Cost. dal Pretore di Verbania con ordinanze 5 giugno 1984 e 20 ottobre 1984, nonché dell'art. 1 comma primo legge 6 agosto 1984 n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati) sollevate con ordinanza 6 agosto 1984 in quanto non comprendono anche i vice pretori onorari in relazione agli artt. 97 comma primo e 101 comma secondo Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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