Corte costituzionale
Ordinanza n. 260/1985
Corte cost., ord. 4 novembre 1985, n. 260
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 260/1985
- Data di deposito
- 4 novembre 1985
- Data di decisione
- 25 ottobre 1985
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:260
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 29 del 19 febbraio 1981
- art. 1, comma 1, legge n. 425 del 6 agosto 1981
- art. 30, e ss., regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
Parametri
Massime
Massima n. 11135
Sono manifestamente inammissibili per irrilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 30 e ss. R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, dell'art. 3 l. 19 febbraio 1981, n. 27 e dell'art. 1, primo comma, l. 6 agosto 1984, n. 425, sollevata in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 101, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono per i vice pretori onorari la corresponsione di alcune indennita', escludendoli anche dalla percezione della c.d. indennita' rischio, in quanto le suddette questioni non sono pregiudiziali alla decisione nei giudizi "a quibus".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 1022 e 1327 R.O. 1984,
dichiara la manifesta inammissibilità, per irrilevanza, delle questioni di costituzionalità degli artt. 30 ss. R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario) in quanto non prevedono indennità per i vice pretori onorari e dell'art. 3 legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) in quanto non comprende anche i vice pretori onorari che svolgono funzioni giurisdizionali, sollevate in relazione agli artt. 97 comma primo e 101 comma secondo Cost. dal Pretore di Verbania con ordinanze 5 giugno 1984 e 20 ottobre 1984, nonché dell'art. 1 comma primo legge 6 agosto 1984 n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati) sollevate con ordinanza 6 agosto 1984 in quanto non comprendono anche i vice pretori onorari in relazione agli artt. 97 comma primo e 101 comma secondo Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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