Corte costituzionale
Ordinanza n. 24/1985
Corte cost., ord. 30 gennaio 1985, n. 24
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 24/1985
- Data di deposito
- 30 gennaio 1985
- Data di decisione
- 24 gennaio 1985
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:24
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 10703
Interventi di innovazione normativa, quale quello di apprestare una nuova disciplina delle misure applicabili a seguito del proscioglimento per totale infermita' psichica, modificando il sistema delineato dal legislatore in materia e determinando il tipo e le caratteristiche delle misure da applicarsi in alternativa a quella del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, esulano del tutto dai poteri della Corte, in quanto comportano l'esercizio di scelte discrezionali rientranti nell'esclusiva competenza del legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 32, primo comma, Cost. - degli artt. 215, secondo e terzo comma, e 222, primo comma, cod. pen., sotto il profilo di una ingiustificata incidenza sul diritto alla salute, in quanto prevedono per chi sia prosciolto per totale infermita' psichica l'applicazione, a determinate condizioni, della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e non prevedono, anche, l'adozione di misure alternative a questa, quali forme di affidamento coattivo del soggetto ai servizi psichiatrici di zona o ai servizi psichiatrici istituiti presso gli ospedali generali). - S. nn. 25/1984; 70/1984; 148/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 215, secondo e terzo comma, e 222, primo comma, c.p. sollevata in riferimento all'art. 32, primo comma, Cost. dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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