Corte costituzionale

Ordinanza n. 223/1985

Corte cost., ord. 25 luglio 1985, n. 223

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
223/1985
Data di deposito
25 luglio 1985
Data di decisione
12 luglio 1985
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:223

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 29 del 27 gennaio 1963
  • comma 3, art.unico, legge n. 28 del 21 febbraio 1977
  • art. 4, legge n. 29 del 27 gennaio 1963
  • art. 69, comma 6, legge n. 398 del 27 luglio 1978
  • art. 71, legge n. 398 del 27 luglio 1978
  • art. 1, decreto-legge n. 77 del 30 marzo 1978
  • art. 69, comma 7, legge n. 398 del 27 luglio 1978
  • art. 27, comma 3, legge n. 398 del 27 luglio 1978
  • art. 1, decreto-legge n. 778 del 28 ottobre 1977
  • art. 1, decreto-legge n. 298 del 24 giugno 1978

Parametri

Massime

Massima n. 11068

Vanno restituiti gli atti ai giudici a quibus affinche' procedano secondo il sopravvenuto art. 1 d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, commi 9 septies e octies, introdotti dalla legge di conversione 5 aprile 1985, n. 118, ad un nuovo esame della rilevanza: a) della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 27, terzo comma, richiamato dai successivi artt. 67 e 71, e dell'art. 69, sesto e settimo comma, l. 27 luglio 1978, n. 392, nonche' dell'articolo unico l. 21 febbraio 1977, n. 28, dell'art. 1 d.l. 28 ottobre 1977, n. 778 (conv. nella l. 23 dicembre 1977, n. 928), dell'art. 1 d.l. 30 marzo 1978, n. 77 (conv. nella l. 24 maggio 1978, n. 220) e dell'art. 1 d.l. 24 giugno 1978, n. 298, a norma dei quali e' esclusa, per i contratti di affitto di azienda alberghiera, la applicabilita' della disciplina, consistente in una tutela particolarmente intensa, dettata a favore dell'affittuario di immobile destinato ad albergo, "anche se ammobiliato"; b) della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., degli artt. 1 e 4 l. 27 gennaio 1963, n. 19, i quali attribuiscono al conduttore che abbia iniziato l'attivita', il diritto a compenso per la perdita dell'avviamento solo nel caso di cessazione dell'affitto di immobile destinato all'esercizio di impresa commerciale e non anche nel caso di cessazione dell'affitto di azienda. Infatti, la normativa sopravvenuta, dispone: "Si ha locazione di immobile, e non affitto di azienda, in tutti i casi in cui l'attivita' alberghiera sia iniziata dal conduttore"; norma questa che "si applica comunque a tutti i rapporti di locazione alberghiera in atto all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Bologna, ai Tribunali di Forlì e di Imperia ed al Pretore di Montefiascone onde procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni nei giudizi in corso davanti a loro, secondo il sopravvenuto art. 1 d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, nei commi 9 septies e octies introdotti dalla legge di conversione 5 aprile 1985 n. 118.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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