Corte costituzionale
Ordinanza n. 223/1985
Corte cost., ord. 25 luglio 1985, n. 223
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 223/1985
- Data di deposito
- 25 luglio 1985
- Data di decisione
- 12 luglio 1985
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:223
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 29 del 27 gennaio 1963
- comma 3, art.unico, legge n. 28 del 21 febbraio 1977
- art. 4, legge n. 29 del 27 gennaio 1963
- art. 69, comma 6, legge n. 398 del 27 luglio 1978
- art. 71, legge n. 398 del 27 luglio 1978
- art. 1, decreto-legge n. 77 del 30 marzo 1978
- art. 69, comma 7, legge n. 398 del 27 luglio 1978
- art. 27, comma 3, legge n. 398 del 27 luglio 1978
- art. 1, decreto-legge n. 778 del 28 ottobre 1977
- art. 1, decreto-legge n. 298 del 24 giugno 1978
Parametri
Massime
Massima n. 11068
Vanno restituiti gli atti ai giudici a quibus affinche' procedano secondo il sopravvenuto art. 1 d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, commi 9 septies e octies, introdotti dalla legge di conversione 5 aprile 1985, n. 118, ad un nuovo esame della rilevanza: a) della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 27, terzo comma, richiamato dai successivi artt. 67 e 71, e dell'art. 69, sesto e settimo comma, l. 27 luglio 1978, n. 392, nonche' dell'articolo unico l. 21 febbraio 1977, n. 28, dell'art. 1 d.l. 28 ottobre 1977, n. 778 (conv. nella l. 23 dicembre 1977, n. 928), dell'art. 1 d.l. 30 marzo 1978, n. 77 (conv. nella l. 24 maggio 1978, n. 220) e dell'art. 1 d.l. 24 giugno 1978, n. 298, a norma dei quali e' esclusa, per i contratti di affitto di azienda alberghiera, la applicabilita' della disciplina, consistente in una tutela particolarmente intensa, dettata a favore dell'affittuario di immobile destinato ad albergo, "anche se ammobiliato"; b) della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., degli artt. 1 e 4 l. 27 gennaio 1963, n. 19, i quali attribuiscono al conduttore che abbia iniziato l'attivita', il diritto a compenso per la perdita dell'avviamento solo nel caso di cessazione dell'affitto di immobile destinato all'esercizio di impresa commerciale e non anche nel caso di cessazione dell'affitto di azienda. Infatti, la normativa sopravvenuta, dispone: "Si ha locazione di immobile, e non affitto di azienda, in tutti i casi in cui l'attivita' alberghiera sia iniziata dal conduttore"; norma questa che "si applica comunque a tutti i rapporti di locazione alberghiera in atto all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Bologna, ai Tribunali di Forlì e di Imperia ed al Pretore di Montefiascone onde procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni nei giudizi in corso davanti a loro, secondo il sopravvenuto art. 1 d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, nei commi 9 septies e octies introdotti dalla legge di conversione 5 aprile 1985 n. 118.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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