Corte costituzionale

Ordinanza n. 209/1985

Corte cost., ord. 15 luglio 1985, n. 209

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
209/1985
Data di deposito
15 luglio 1985
Data di decisione
10 luglio 1985
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Oronzo Reale
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:209

Norme oggetto del giudizio

  • art. 64, comma 1, legge della Regione Piemonte n. 56 del 5 dicembre 1977
  • art. 15, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
  • art. 17, lett.b, legge n. 10 del 28 gennaio 1977

Parametri

Massime

Massima n. 11042

Sono manifestamente inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dell'art. 15, comma terzo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dell'art. 64, comma primo, della legge reg. del Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, in quanto dette norme prevedono, riguardo agli illeciti urbanistici che ne sono oggetto, sanzioni di natura amministrativa, che non devono essere applicate nei processi penali in cui si sono sollevati gli incidenti di costituzionalita'.

Massima n. 11043

Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento al principio di eguaglianza, dell'art. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 - questione peraltro gia' dichiarata infondata - in quanto si rende necessario un nuovo esame della rilevanza alla luce della sopravvenuta legge 28 febbraio 1985, n. 47, che prevede ipotesi di estinzione per oblazione dei reati oggetto della norma impugnata. - S. n. 47/1979, O. n. 84/1984, O. n. 117/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale concernenti gli artt. 15, comma terzo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e 64, comma primo, della legge regionale del Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, sollevate, con riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal pretore di Rivarolo Canavese con le ordinanze in data 3 maggio 1978, di cui in epigrafe;

ordina la restituzione degli atti allo stesso pretore in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art, 17, lett, b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALACUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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