Corte costituzionale
Ordinanza n. 14/1985
Corte cost., ord. 23 gennaio 1985, n. 14
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 14/1985
- Data di deposito
- 23 gennaio 1985
- Data di decisione
- 18 gennaio 1985
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:14
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 10690
Il comportamento del creditore, sia egli capace o no, si pone egualmente come un evento di cui il debitore, che non l'ha cagionato, ragionevolmente non deve rispondere. Sicche' non contrasta con il principio di eguaglianza la norma di cui all'art. 1227 cod. civ. - quale risulta dalla pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione - nella parte in cui, nei confronti dell'incapace di intendere e di volere, che con la sua condotta abbia concorso a causare il danno complessivamente da lui subito, esclude la risarcibilita' di quella parte del danno stesso che sia stata causata dal comportamento di esso danneggiato e non consente la risarcibilita', nemmeno in via equitativa e in misura parziale, di quella stessa parte di danno. Ne' sussiste violazione del principio di eguaglianza, sotto il profilo del contrasto della norma impugnata con i principi ricavabili dal combinato disposto degli artt. 2046 e 2047 cod. civ., in quanto quest'ultimo, concernendo l'autore dell'illecito, non puo' essere assunto come tertium comparationis rispetto all'art. 1227, riguardante la persona offesa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. - nella parte in cui, nei confronti dell'incapace di intendere e di volere, che con la sua condotta abbia concorso a causare il danno complessivamente da lui subito, esclude la risarcibilità di quella parte del danno stesso che sia stata causata dal comportamento di esso danneggiato e non consente la risarcibilità, nemmeno in via equitativa e in misura parziale, di quella stessa parte di danno - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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