Corte costituzionale

Ordinanza n. 14/1985

Corte cost., ord. 23 gennaio 1985, n. 14

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
14/1985
Data di deposito
23 gennaio 1985
Data di decisione
18 gennaio 1985
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:14

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 10690

Il comportamento del creditore, sia egli capace o no, si pone egualmente come un evento di cui il debitore, che non l'ha cagionato, ragionevolmente non deve rispondere. Sicche' non contrasta con il principio di eguaglianza la norma di cui all'art. 1227 cod. civ. - quale risulta dalla pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione - nella parte in cui, nei confronti dell'incapace di intendere e di volere, che con la sua condotta abbia concorso a causare il danno complessivamente da lui subito, esclude la risarcibilita' di quella parte del danno stesso che sia stata causata dal comportamento di esso danneggiato e non consente la risarcibilita', nemmeno in via equitativa e in misura parziale, di quella stessa parte di danno. Ne' sussiste violazione del principio di eguaglianza, sotto il profilo del contrasto della norma impugnata con i principi ricavabili dal combinato disposto degli artt. 2046 e 2047 cod. civ., in quanto quest'ultimo, concernendo l'autore dell'illecito, non puo' essere assunto come tertium comparationis rispetto all'art. 1227, riguardante la persona offesa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. - nella parte in cui, nei confronti dell'incapace di intendere e di volere, che con la sua condotta abbia concorso a causare il danno complessivamente da lui subito, esclude la risarcibilità di quella parte del danno stesso che sia stata causata dal comportamento di esso danneggiato e non consente la risarcibilità, nemmeno in via equitativa e in misura parziale, di quella stessa parte di danno - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze