Corte costituzionale
Sentenza n. 89/1984
Corte cost., sent. 5 aprile 1984, n. 89
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 89/1984
- Data di deposito
- 5 aprile 1984
- Data di decisione
- 3 aprile 1984
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:89
Norme oggetto del giudizio
- art. 15-bis, legge n. 94 del 25 marzo 1982
Parametri
Massime
Massima n. 9862
La denunziata disposizione si ricollega alla ratio della normativa transitoria dettata dalla L. n. 392 del 1978 in quanto ha introdotto una ulteriore proroga di due anni per le locazioni non abitative gia' soggette a proroga, la quale si configura come un'anomalia nel quadro normativo, giustificata dalla scadenza nell'anno 1982 di un notevole numero di locazioni di immobili non destinati ad uso di abitazione (senza che fossero state predisposte le misure indispensabili e per non turbare l'equilibrio del mercato). Per bilanciare in qualche modo il carattere del tutto eccezionale della norma e lo straordianrio sacrificio imposto al locatore, furono concessi notevoli aumenti del canone (oltre al recupero, a partire dal secondo anno, della svalutazione monetaria, medio tempore maturata). La norma denunciata, in quanto sostanzialmente diretta a costituire l'ultimo e definitivo anello di congiunzione della graduale attuazione della nuova disciplina (senza che possa consentirsi un ulteriore analogo intervento legislativo), si sottrae, pertanto, alle proposte censure di incostituzionalita', incentrate sull'art. 42 Cost.. Essa non si pone, peraltro, neppure in contrasto con l'art. 41 Cost. posto che l'autonomia negoziale non e', come tale, elevata a diritto costituzionalmente garantito (salve specifiche previsioni) ne' il richiamo alla iniziativa economica privata sembra pertinente, in quanto nella specie non viene dedotta alcuna attivita' produttiva del locatore, ma si verte soltanto in tema di godimento di un bene. Va altresi' esclusa l'irrazionale disparita' di trattamento tra le locazioni di cui all'art. 67 della L. n. 392 del 1978 (beneficiare della proroga) a quelle ex art. 71, che ne restano escluse. Le locazioni di cui all'art. 71, infatti, sono soltanto quelle stipulate nel periodo di appena un mese (e cioe' dal 30 giugno 1978, data di entrata in vigore della L. n. 392 del 1978) ovvero stipulate anche prima, ma aventi una scadenza convenzionale posteriore alla predetta data del 30 luglio 1978. Tali ipotesi non sono suscettibili di essere ricondotte ad una comune scadenza, sussistendo una profonda eterogeneita' rispetto ai contratti di cui all'art. 67 che consentiva una concreta determinazione del termine finale del rapporto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., dell'art. 15 bis della L. 25 marzo 1982 n. 94).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 bis l. 25 marzo 1982 n. 94 sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe dai Pretori di Parma, Firenze, Milano, Bologna, Roma, Terni e Bergamo in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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