Corte costituzionale

Sentenza n. 70/1984

Corte cost., sent. 14 marzo 1984, n. 70

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
70/1984
Data di deposito
14 marzo 1984
Data di decisione
8 marzo 1984
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:70

Norme oggetto del giudizio

  • art. 334, decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973

Parametri

Massime

Massima n. 9757

Qualora fosse dichiarata incostituzionale l'intera disposizione che prevede l'estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa, qualora l'Amministrazione ammetta il contravventore al pagamento di una somma di danaro, ne deriverebbe che questi non potrebbe in nessun caso, ne' prima ne' durante il processo penale, fruire della conciliazione amministrativa (inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 334 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.). - cfr. S. nn. 261/1983, 311/1983.

Massima n. 9758

I tempi e le modalita' dell'istituto della conciliazione amministrativa - in particolare, l'attribuzione o no all'autorita' amministrativa del potere di ammettere il contravventore alla oblazione - importano l'adozione di scelte discrezionali rientranti nella competenza esclusiva del legislatore (inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 334 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. S. nn. 137/1981; 205/1983, 214/1983, 274/1983; 25/1984.

Massima n. 9759

In materia di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, la Corte costituzionale puo' unicamente ricondurre le deroghe ingiustificate e le arbitrarie eccezioni alle regole gia' stabilite dalla legge ovvero ai principi generali univocamente desumibili dall'ordinamento (fattispecie relativa ad una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 334 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43). - cfr. S. nn. 35/1981; 213/1983, 314/1983; 139/1979.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 334 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dai Tribunali di Como, Rovigo, Bolzano e Bergamo, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Testo integrale

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