Corte costituzionale
Sentenza n. 70/1984
Corte cost., sent. 14 marzo 1984, n. 70
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 70/1984
- Data di deposito
- 14 marzo 1984
- Data di decisione
- 8 marzo 1984
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:70
Norme oggetto del giudizio
- art. 334, decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973
Parametri
Massime
Massima n. 9757
Qualora fosse dichiarata incostituzionale l'intera disposizione che prevede l'estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa, qualora l'Amministrazione ammetta il contravventore al pagamento di una somma di danaro, ne deriverebbe che questi non potrebbe in nessun caso, ne' prima ne' durante il processo penale, fruire della conciliazione amministrativa (inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 334 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.). - cfr. S. nn. 261/1983, 311/1983.
Massima n. 9758
I tempi e le modalita' dell'istituto della conciliazione amministrativa - in particolare, l'attribuzione o no all'autorita' amministrativa del potere di ammettere il contravventore alla oblazione - importano l'adozione di scelte discrezionali rientranti nella competenza esclusiva del legislatore (inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 334 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. S. nn. 137/1981; 205/1983, 214/1983, 274/1983; 25/1984.
Massima n. 9759
In materia di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, la Corte costituzionale puo' unicamente ricondurre le deroghe ingiustificate e le arbitrarie eccezioni alle regole gia' stabilite dalla legge ovvero ai principi generali univocamente desumibili dall'ordinamento (fattispecie relativa ad una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 334 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43). - cfr. S. nn. 35/1981; 213/1983, 314/1983; 139/1979.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 334 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dai Tribunali di Como, Rovigo, Bolzano e Bergamo, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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