Corte costituzionale
Sentenza n. 69/1984
Corte cost., sent. 14 marzo 1984, n. 69
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 69/1984
- Data di deposito
- 14 marzo 1984
- Data di decisione
- 8 marzo 1984
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:69
Norme oggetto del giudizio
- art. 49, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 11440
La mancata previsione delle garanzie di difesa, disposte per l'imputato dal codice di procedura penale, anche per le dichiarazioni rese dal fallito al curatore, e' giustificata, in quanto non sussiste identita' di posizione tra il fallito e l'imputato. Del resto l'interrogatorio del fallito da parte del curatore opera fuori dell'ambito dell'istruzione penale (per la quale e' disposta la non utilizzabilita' delle dichiarazioni rese in assenza del difensore, prima dell'assunzione, da parte dell'imputato, della qualita' di imputato) e le dichiarazioni rese dal fallito al curatore, non avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, non possono a fortiori essere utilizzate. (Non fondatezza dell'art. 49 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che il curatore, nel procedere all'interrogatorio del fallito, debba osservare le disposizioni contenute, per casi identici, negli artt. 78, ultimo punto, 304, commi secondo e terzo, 304 bis, ter e quater c.p.p.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., dal Tribunale di Grosseto con le ordinanze 22 dicembre 1976 e 17 ottobre 1977 - dell'art. 49 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 nella parte in cui non prevede che il curatore, nel procedere all'interrogatorio del fallito, debba osservare le disposizioni contenute, per casi identici, negli artt. 78 u.p., 304, commi secondo e terzo, 304 bis, ter e quater c.p.p..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta' l'8 marzo 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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