Corte costituzionale

Sentenza n. 299/1984

Corte cost., sent. 28 dicembre 1984, n. 299

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
299/1984
Data di deposito
28 dicembre 1984
Data di decisione
20 dicembre 1984
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:299

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
  • art. 21, comma 2, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983

Parametri

Massime

Massima n. 11356

L'art. 26 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, oggetto di autonoma censura, e` stato soppresso dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638, ed e` pertanto venuto meno l'oggetto del ricorso. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dell'art. 26 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463).

Massima n. 11357

L'art. 21, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, che prescrive, per una serie di enti, l'adeguamento del sistema di contabilita` e dei bilanci a quelli annuali di competenza e di cassa dello Stato, non si riferisce, diversamente da quanto sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, nel censurare detta disposizione per violazione degli artt. 117 e 119 Cost., agli enti ed organismi di carattere regionale, sicche` non sussiste lesione dell'autonomia finanziaria e contabile della Regione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 119 Cost., dell'art. 21, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, impugnato dalla Regione Emilia-Romagna).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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