Corte costituzionale
Sentenza n. 299/1984
Corte cost., sent. 28 dicembre 1984, n. 299
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 299/1984
- Data di deposito
- 28 dicembre 1984
- Data di decisione
- 20 dicembre 1984
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:299
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
- art. 21, comma 2, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
Parametri
Massime
Massima n. 11356
L'art. 26 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, oggetto di autonoma censura, e` stato soppresso dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638, ed e` pertanto venuto meno l'oggetto del ricorso. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dell'art. 26 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463).
Massima n. 11357
L'art. 21, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, che prescrive, per una serie di enti, l'adeguamento del sistema di contabilita` e dei bilanci a quelli annuali di competenza e di cassa dello Stato, non si riferisce, diversamente da quanto sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, nel censurare detta disposizione per violazione degli artt. 117 e 119 Cost., agli enti ed organismi di carattere regionale, sicche` non sussiste lesione dell'autonomia finanziaria e contabile della Regione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 119 Cost., dell'art. 21, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, impugnato dalla Regione Emilia-Romagna).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze