Corte costituzionale

Sentenza n. 292/1984

Corte cost., sent. 19 dicembre 1984, n. 292

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
292/1984
Data di deposito
19 dicembre 1984
Data di decisione
14 dicembre 1984
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:292

Norme oggetto del giudizio

  • art. 39, comma 1, legge n. 703 del 2 luglio 1952

Parametri

Massime

Massima n. 9585

La legittimita` di un testo legislativo coordinato in aderenza alla prassi parlamentare, senza rispettare il regolamento, deve essere esclusa tutte le volte in cui provochi, nelle sedi interpretative ed applicative, incertezza sul significato del testo coordinato. Nella specie, l'inserimento nel testo di una norma dell'inciso "e successive modificazioni", operato in sede di coordinazione dalla Commissione competente per materia dopo l'approvazione finale della legge, senza essere nuovamente il testo sottoposto all'esame del Senato e cosi` trasmesso alla Camera, risulta costituzionalmente illegittimo, sia perche` potrebbe configurarsi addirittura come un emendamento aggiuntivo surrettizio, sia perche` ha generato dubbi sulla intenzione del legislatore. Alla stregua del principio di conservazione, peraltro, poiche` la censura investe solo una parte dell'articolo denunciato senza travolgerlo interamente, la pronuncia di illegittimita` viene a riguardare solo quella parte, potendo la norma, una volta epurata dell'inciso, consentire di individuare la comune volonta` delle due Camere, che era quella di maggiorare la tassa di occupazione del sottosuolo. (Illegittimita` costi- tuzionale dell'art. 39, comma 1, legge 2 luglio 1952 n. 703, limitatamente alle parole "e successive modificazioni"). - cfr. S. nn. 9/1959, 134/1969, 152/1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 ("disposizioni in materia di finanza locale"), limitatamente alle parole " e successive modificazioni".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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