Corte costituzionale
Sentenza n. 292/1984
Corte cost., sent. 19 dicembre 1984, n. 292
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 292/1984
- Data di deposito
- 19 dicembre 1984
- Data di decisione
- 14 dicembre 1984
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:292
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, comma 1, legge n. 703 del 2 luglio 1952
Parametri
Massime
Massima n. 9585
La legittimita` di un testo legislativo coordinato in aderenza alla prassi parlamentare, senza rispettare il regolamento, deve essere esclusa tutte le volte in cui provochi, nelle sedi interpretative ed applicative, incertezza sul significato del testo coordinato. Nella specie, l'inserimento nel testo di una norma dell'inciso "e successive modificazioni", operato in sede di coordinazione dalla Commissione competente per materia dopo l'approvazione finale della legge, senza essere nuovamente il testo sottoposto all'esame del Senato e cosi` trasmesso alla Camera, risulta costituzionalmente illegittimo, sia perche` potrebbe configurarsi addirittura come un emendamento aggiuntivo surrettizio, sia perche` ha generato dubbi sulla intenzione del legislatore. Alla stregua del principio di conservazione, peraltro, poiche` la censura investe solo una parte dell'articolo denunciato senza travolgerlo interamente, la pronuncia di illegittimita` viene a riguardare solo quella parte, potendo la norma, una volta epurata dell'inciso, consentire di individuare la comune volonta` delle due Camere, che era quella di maggiorare la tassa di occupazione del sottosuolo. (Illegittimita` costi- tuzionale dell'art. 39, comma 1, legge 2 luglio 1952 n. 703, limitatamente alle parole "e successive modificazioni"). - cfr. S. nn. 9/1959, 134/1969, 152/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 ("disposizioni in materia di finanza locale"), limitatamente alle parole " e successive modificazioni".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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