Corte costituzionale

Sentenza n. 291/1984

Corte cost., sent. 19 dicembre 1984, n. 291

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
291/1984
Data di deposito
19 dicembre 1984
Data di decisione
14 dicembre 1984
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Oronzo Reale
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:291

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, lett. B, decreto del Presidente della Repubblica n. 77 del 30 maggio 1955
  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 77 del 30 maggio 1955

Parametri

Massime

Massima n. 10160

E' costituzionalmente illegittimo (per contrasto con l'art. 3 Cost., restando assorbito il profilo di pretesa violazione dell'art. 38) l'art. 8, lettera b) del d.P.R. n. 797 del 1955, nella parte in cui, ai fini dell'attribuzione degli assegni familiari, non assimila all'ipotesi di morte del genitore l'abbandono da parte di questi: invero, posto che detti assegni spettano, per l'ascendente, al figlio che sia tenuto all'obbligo alimentare, ovvero al nipote, sul quale tale obbligo ricade, nel caso in cui il figlio stesso non sia in grado di assolverlo, il censurato difetto di assimilazione delle ipotesi di cui sopra risulta del tutto irrazionale, ponendosi entrambe come cause produttive dell'identico effetto della carenza di adempimento dell'obbligo in questione da parte del figlio, con conseguente aggravio della posizione del nipote; identita', del resto, riconosciuta dallo stesso legislatore che, ai fini de quibus, sia pure in riferimento specifico all'ipotesi del lavoratore che abbia a carico fratelli o sorelle o nipoti, equipara all'evento della morte quello dell'abbandono da parte del soggetto originariamente tenuto all'obbligo alimentare nei confronti di costoro, col correlativo trasferimento dell'obbligo stesso su detto lavoratore.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, lett. b, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nella parte in cui ai fini dell'attribuzione degli assegni familiari non assimila all'ipotesi di morte del genitore l'abbandono da parte di questi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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