Corte costituzionale
Sentenza n. 291/1984
Corte cost., sent. 19 dicembre 1984, n. 291
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 291/1984
- Data di deposito
- 19 dicembre 1984
- Data di decisione
- 14 dicembre 1984
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Oronzo Reale
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:291
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, lett. B, decreto del Presidente della Repubblica n. 77 del 30 maggio 1955
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 77 del 30 maggio 1955
Parametri
Massime
Massima n. 10160
E' costituzionalmente illegittimo (per contrasto con l'art. 3 Cost., restando assorbito il profilo di pretesa violazione dell'art. 38) l'art. 8, lettera b) del d.P.R. n. 797 del 1955, nella parte in cui, ai fini dell'attribuzione degli assegni familiari, non assimila all'ipotesi di morte del genitore l'abbandono da parte di questi: invero, posto che detti assegni spettano, per l'ascendente, al figlio che sia tenuto all'obbligo alimentare, ovvero al nipote, sul quale tale obbligo ricade, nel caso in cui il figlio stesso non sia in grado di assolverlo, il censurato difetto di assimilazione delle ipotesi di cui sopra risulta del tutto irrazionale, ponendosi entrambe come cause produttive dell'identico effetto della carenza di adempimento dell'obbligo in questione da parte del figlio, con conseguente aggravio della posizione del nipote; identita', del resto, riconosciuta dallo stesso legislatore che, ai fini de quibus, sia pure in riferimento specifico all'ipotesi del lavoratore che abbia a carico fratelli o sorelle o nipoti, equipara all'evento della morte quello dell'abbandono da parte del soggetto originariamente tenuto all'obbligo alimentare nei confronti di costoro, col correlativo trasferimento dell'obbligo stesso su detto lavoratore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, lett. b, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nella parte in cui ai fini dell'attribuzione degli assegni familiari non assimila all'ipotesi di morte del genitore l'abbandono da parte di questi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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