Corte costituzionale
Sentenza n. 249/1984
Corte cost., sent. 14 novembre 1984, n. 249
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 249/1984
- Data di deposito
- 14 novembre 1984
- Data di decisione
- 8 novembre 1984
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:249
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, regio decreto n. 646 del 16 luglio 1905
Parametri
Massime
Massima n. 11488
La tutela costituzionale apprestata dall'art. 24 Cost. non e' incompatibile con l'imposizione di oneri e condizioni purche' collegati a situazione di agevole rilevazione (l'esistenza di un'ipoteca) e di facile adempimento (la notificazione del subentro successore a titolo universale o particolare nelle titolarita' del bene ipotecato). Ne' giova elencare gli inconvenienti che deriverebbero all'attuale proprietario del bene ipotecato dalla mancata partecipazione al processo esecutivo, dipendendo tali inconvenienti dalla inosservanza di un non pesante dovere. Ne' puo' addursi la violazione del principio di eguaglianza richiamando gli ingiustificati privilegi di cui godono gli enti esercenti il credito fondiario rispetto alla genericita' dei creditori ipotecari, e la situazione di particolare soggezione in cui si trovano gli aventi causa del debitore di istituto di credito fondiario rispetto a qualsiasi altro debitore ipotecario, dato che le speciali garanzie assicurate agli istituti di credito fondiario rispondono a particolari esigenze del settore. Non sono, pertanto fondate - in riferimento agli artt. 3 comma primo e 24 comma secondo Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del R.D. 16 luglio 1905 n. 646, il quale impone ai successori a titolo universale o particolare del debitore ed agli aventi causa l'onere della notifica all'istituto di credito fondiario del subentro nel possesso e godimento del fondo ipotecato, in difetto della quale l'istituto potra' procedere alla esecuzione ugualmente nei confronti del debitore iscritto (a prescindere dalla chiamata in giudizio dei subentrati). - V. Sent. n. 166/1963 - " " 112/1964 - " " 61/1968 - " " 211/1976
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecce e dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecco con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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