Corte costituzionale

Sentenza n. 239/1984

Corte cost., sent. 30 luglio 1984, n. 239

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
239/1984
Data di deposito
30 luglio 1984
Data di decisione
13 luglio 1984
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
DE STEFANO
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:239

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, regio decreto n. 1731 del 30 ottobre 1930

Parametri

Massime

Massima n. 9545

Non e' sindacabile, in sede di giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, la sussistenza dei presupposti attinenti alla giurisdizione del giudice 'a quo', allorquando su di essi quest'ultimo si sia espressamente pronunciato. - cfr. S.n. 131/1976.

Massima n. 9546

Il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale va contenuto nei limiti fissati dall'ordinanza di rimessione, e non puo' venir esteso ad altre questioni proposte dalle parti. - cfr. S. nn. 122/1976 e 27/1978.

Massima n. 9547

L'art. 18 Cost. tutela la liberta' di associazione non solo sotto l'aspetto positivo, ma anche sotto l'aspetto negativo, come liberta' di non associarsi, e quest'ultima deve ritenersi violata ogni qual volta, costringendo gli appartenenti ad un gruppo o categoria ad associarsi tra loro, si leda "un diritto o una liberta' o un principio costituzionalmente garantito". - cfr. S.n. 69/1962.

Massima n. 9548

La norma che dispone l'obbligatoria appartenenza di un soggetto, per il solo fatto di essere ebreo e indipendentemente da qualsiasi manifestazione di volonta', alla Comunita' israelitica del luogo di residenza, viola l'art. 3 Cost., che afferma l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge senza distinzione (fra l'altro) "di razza" e "di religione", nonche' gli artt. 2 e 18 Cost., i quali tutelano come diritto inviolabile la liberta' di aderire e non aderire non solo alle associazioni ma anche a quelle "formazioni sociali", tra le quali si possono ritenere comprese le confessioni religiose. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 2 e 18 Cost. - l'art. 4, r.d. 30 ottobre 1930 n. 1731. - v. S. n. 69/1962 (sulla liberta' di non associarsi); v. anche S. nn. 117/1979 e 14/1973 (sulla liberta' di coscienza in materia religiosa, garantita dall'art. 19 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4 del r.d. 30 ottobre 1930, n. 1731 (Norme sulle Comunità israelitiche e sulla Unione delle Comunità medesime).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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