Corte costituzionale
Sentenza n. 239/1984
Corte cost., sent. 30 luglio 1984, n. 239
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 239/1984
- Data di deposito
- 30 luglio 1984
- Data di decisione
- 13 luglio 1984
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- DE STEFANO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:239
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, regio decreto n. 1731 del 30 ottobre 1930
Parametri
Massime
Massima n. 9545
Non e' sindacabile, in sede di giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, la sussistenza dei presupposti attinenti alla giurisdizione del giudice 'a quo', allorquando su di essi quest'ultimo si sia espressamente pronunciato. - cfr. S.n. 131/1976.
Massima n. 9546
Il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale va contenuto nei limiti fissati dall'ordinanza di rimessione, e non puo' venir esteso ad altre questioni proposte dalle parti. - cfr. S. nn. 122/1976 e 27/1978.
Massima n. 9547
L'art. 18 Cost. tutela la liberta' di associazione non solo sotto l'aspetto positivo, ma anche sotto l'aspetto negativo, come liberta' di non associarsi, e quest'ultima deve ritenersi violata ogni qual volta, costringendo gli appartenenti ad un gruppo o categoria ad associarsi tra loro, si leda "un diritto o una liberta' o un principio costituzionalmente garantito". - cfr. S.n. 69/1962.
Massima n. 9548
La norma che dispone l'obbligatoria appartenenza di un soggetto, per il solo fatto di essere ebreo e indipendentemente da qualsiasi manifestazione di volonta', alla Comunita' israelitica del luogo di residenza, viola l'art. 3 Cost., che afferma l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge senza distinzione (fra l'altro) "di razza" e "di religione", nonche' gli artt. 2 e 18 Cost., i quali tutelano come diritto inviolabile la liberta' di aderire e non aderire non solo alle associazioni ma anche a quelle "formazioni sociali", tra le quali si possono ritenere comprese le confessioni religiose. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 2 e 18 Cost. - l'art. 4, r.d. 30 ottobre 1930 n. 1731. - v. S. n. 69/1962 (sulla liberta' di non associarsi); v. anche S. nn. 117/1979 e 14/1973 (sulla liberta' di coscienza in materia religiosa, garantita dall'art. 19 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4 del r.d. 30 ottobre 1930, n. 1731 (Norme sulle Comunità israelitiche e sulla Unione delle Comunità medesime).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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