Corte costituzionale
Sentenza n. 238/1984
Corte cost., sent. 30 luglio 1984, n. 238
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 238/1984
- Data di deposito
- 30 luglio 1984
- Data di decisione
- 13 luglio 1984
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Arnaldo Maccarone
- Presidente
- DE STEFANO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:238
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, decreto-legge n. 798 del 10 dicembre 1976
- art. 19, comma 2, legge n. 576 del 2 dicembre 1975
- legge n. 16 del 8 febbraio 1977
Parametri
Massime
Massima n. 9755
Gli artt. 19, secondo comma, l. 2 dicembre 1975 n. 576 e 1, comma terzo, d.l. 10 dicembre 1976 n. 798, conv. in l. 8 febbraio 1977 n. 16, contenenti numerose proroghe dei termini di prescrizione e decadenza in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, nonche' la sospensione di termini non scaduti, in quanto disponenti un regime eccezionale al fine di consentire la funzionalita' degli uffici ed il recupero all'erario di esigenti somme, non pongono in una ingiustificata condizione deteriore i contribuenti interessati ne' verso gli altri contribuenti, poiche' il trascorrere del tempo puo' costituire un legittimo motivo di differenziazione nel trattamento dei cittadini, ne' verso lo Stato, poiche' proroga e sospensione dei termini sono disposti egualmente a favore degli uffici e dei contribuenti; per la stessa ragione essi non violano i diritti di difesa in giudizio.
Massima n. 9756
L'art. 1, terzo comma, d.l. 10 dicembre 1976 n. 978, come convertito dalla l. 8 febbraio 1977 n. 16, che estende una proroga di termini di prescrizione in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari a termini gia' scaduti e non compresi nella precedente previsione legislativa per difetto di coordinamento, non viola gli artt. 3 e 24 Cost. poiche' si limita a rendere possibile, per ovvii motivi di razionalita', attivita' altrimenti precluse e non impedisce ai contribuenti di esercitare a loro volta i loro diritti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i procedimenti
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate:
a) nei confronti dell'art. 19, secondo comma, legge 2 dicembre 1975, n. 576, in riferimento agli artt. 3, 24 Cost. con le ordinanze della Commissione Tributaria di primo grado di Termini Imerese nn. 646, 647/81 del 23 marzo 1981; 648/81 del 14 marzo 1981; 13/82 del 5 luglio 1981; 175/82 del 14 agosto 1981; 214/82 del 15 aprile 1981 e 215/82 del 14 agosto 1981;
b) nei confronti dello stesso art. 19, secondo comma, legge 2 dicembre 1975, n. 576, in riferimento al solo art. 3 Cost. con le ordinanze della Commissione Tributaria di secondo grado di Pescara n. 578/78 del 29 aprile 1978; della Commissione Tributaria di secondo grado di Udine nn. 611 e 612/78 del 12 maggio 1978; della Commissione Tributaria di Cagliari nn. 726 e 727/82 del 20 luglio 1982;
c) dell'art. 1, terzo comma, del D.L. 10 dicembre 1976 n. 798, convertito nella legge 8 febbraio 1977, n. 16, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con le ordinanze della Commissione Tributaria di primo grado di Cagliari nn. 869/80 del 19 luglio 1980; della Commissione Tributaria di primo grado di S. Maria Capua Vetere n. 722/81 del 13 giugno 1981; ed in riferimento al solo art. 3 Cost. con le ordinanze della Commissione Tributaria di secondo grado di Piacenza nn. 440, 441, 442 del 4 marzo 1982;
d) nei confronti del citato art. 19, comma secondo, legge 2 dicembre 1975, n. 576 e del citato art. 1, comma terzo, D.L. 10 dicembre 1976, n. 798, convertito nella legge 8 febbraio 1977, n. 16, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con le ordinanze della Commissione Tributaria di primo grado di Ferrara nn. 702 e 703/80 del 20 ottobre 1979 e 6 novembre 1979;
e) dell'art. 19, comma secondo, legge 2 dicembre 1975, n. 576, nonché della legge 8 febbraio 1977, n. 16, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza della Commissione Tributaria di Firenze n. 48/82 del 27 giugno 1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F. to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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