Corte costituzionale
Sentenza n. 233/1984
Corte cost., sent. 30 luglio 1984, n. 233
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 233/1984
- Data di deposito
- 30 luglio 1984
- Data di decisione
- 13 luglio 1984
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:233
Norme oggetto del giudizio
- art. 378, codice di procedura penale 1930
- art. 384, codice di procedura penale 1930
- art. 384, n. 2, codice di procedura penale 1930
- art. 381, comma 2, ult. parte, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 14976
Secondo la giurisprudenza ordinaria e la pronuncia - dalla quale non ci sono motivi per discostarsi - con cui la Corte escluse, al riguardo, la illegittimita' costituzionale dell'art. 222 cod. pen., nella sentenza di proscioglimento per infermita' psichica in sede dibattimentale la valutazione del fatto-reato sul piano sanzionatorio ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario va fatta tenendo presente la pena applicabile in astratto alla previsione criminosa, considerate le sue effettive componenti, vale a dire la misura massima della pena prevista per la ipotesi base, aumentata nel limite massimo per ogni circostanza aggravante o diminuita nel minimo per ciascuna circostanza attenuante (salvo l'eventuale giudizio comparativo). Non si puo', pertanto, contestare la legittimita' dei criteri di valutazione da applicare in proposito nella sentenza istruttoria di proscioglimento, perche' piu' restrittivi (v. massima B) di quelli da applicare in sede dibattimentale, assumendo - in contrasto con la suddetta giurisprudenza e la richiamata pronuncia della Corte costituzionale - che, in sede dibattimentale, si debba invece far riferimento - considerando le diminuzioni di pena per le attenuanti anche al di sopra del minimo - alla pena che per il fatto-reato commesso dal non imputabile andrebbe individuata in concreto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 378 e 384 cod. proc. pen., in collegamento con gli artt. 88 e 222 cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., in base all'anzidetto erroneo presupposto, solo in riferimento al quale, peraltro, la questione stessa sarebbe stata rilevante nel giudizio a quo). - S. n. 139/1982.
Massima n. 14977
Posto che la giurisprudenza ordinaria, riguardo al proscioglimento per infermita' psichica in fase dibattimentale, ha interpretato l'art. 222 cod. pen. (v. massima A), nel senso che la gravita' del fatto commesso dal non imputabile, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e della determinazione della sua durata minima, va valutata non solo in base al massimo della pena prevista dalla legge per la ipotesi base, ma anche tenendo conto delle circostanze aggravanti calcolate al massimo e di quelle attenuanti calcolate al minimo, ed operando il prescritto giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., l'applicazione di un criterio diverso e piu' restrittivo nella fase istruttoria risulta priva di razionale giustificazione, e lesiva ad un tempo delle garanzie costituzionali di eguaglianza e di inviolabilita', in ogni stato e grado del procedimento, del diritto di difesa, che verrebbe ad essere del tutto teorico se l'allegazione di circostanze a discarico, corroborata dal relativo materiale probatorio, non potesse essere presa in considerazione dal giudice. Ne' risponde a criteri di ragionevolezza far dipendere l'applicazione o meno della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dalla circostanza, meramente casuale, che la insussistenza della capacita' di intendere o di volere al momento del fatto emerga gia' nella fase istruttoria, ovvero sia accertata solo nella fase dibattimentale. Di conseguenza, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost. - l'art. 384, n. 2 cod. proc. pen., nella parte in cui tale norma, in caso di sentenza di proscioglimento per infermita' psichica, preclude al giudice istruttore di procedere alle prescritte valutazioni, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza, secondo i criteri stabiliti per il dibattimento. - S. nn. 174/1976, 127/1979 e 139/1982.
Massima n. 14978
Va ribadito che l'esigenza di una determinazione legale sufficientemente precisa dei presupposti della misura di sicurezza deriva dal principio di legalita'; e che rientra in via di principio nella responsabilita' del legislatore anche determinare se e quali spazi e criteri di orientamento sia opportuno lasciare alla discrezionalita' o all'apprezzamento tecnico del giudice, in vista dell'adeguamento finalistico della misura alle situazioni individuali. - S. n. 139/1982.
Massima n. 14979
Riguardo alla norma che prevede l'applicazione di misure di sicurezza con la sentenza istruttoria di proscioglimento, va riaffermato che la sentenza di proscioglimento istruttorio, al pari di quella pronunciata in dibattimento, contiene un'espressa pronuncia sul fondamento dell'accusa; che la difesa e' garantita nella fase istruttoria mediante il deposito degli atti e la facolta' dei difensori di presentare istanze e memorie, quindi anche di chiedere l'espletamento di altri mezzi di prova e la rinnovazione di quelli gia' espletati; che, infine, il giudice istruttore non puo' ignorare le istanze della difesa, sulle quali e' obbligato a provvedere con ordinanza o con sentenza al fine di garantire ogni ulteriore rimedio giuridico. - S. n. 127/1979.
Massima n. 14980
Mentre l'art. 378 cod. proc. pen. non concerne in alcun modo l'applicazione delle misure di sicurezza, il successivo art. 381, limitandosi a prevedere che "in ogni caso di proscioglimento sono applicate le misure di sicurezza a norma del codice penale", opera un rinvio alla disposizione (art. 222 cod. pen.) che disciplina i casi di applicazione della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e fissa, in relazione ad essi, la durata minima di questa, senza contenere alcuna enunciazione riguardante le circostanze di cui il giudice istruttore debba, o meno, tener conto nell'emettere la sentenza di proscioglimento, influenti sulla applicabilita' o la durata minima di detta misura. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost. - degli artt. 378 e 381, comma secondo, ultima parte, cod. proc. pen., sollevata in quanto dette disposizioni, in relazione agli artt. 384, n. 2, cod. proc. pen. e 199 e segg. cod. pen., non prevederebbero che il giudice istruttore possa tener conto delle circostanze attenuanti per determinare la pena stabilita dalla legge per il fatto commesso, al fine di individuare la misura minima della durata del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
- dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 384 n. 2 c.p.p., nella parte in cui tale norma, in caso di sentenza di proscioglimento per infermità psichica, preclude al Giudice istruttore di tener conto delle circostanze attenuanti e di effettuare il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 c.p. tra queste e le circostanze aggravanti, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o della determinazione della sua durata minima ai sensi dell'art. 222 c.p.;
- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 378 e 381, secondo comma, ultima parte, c.p.p. sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, primo e secondo comma, Cost. dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe;
- dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 378 e 384 c.p.p. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal giudice istruttore presso il Tribunale di Trapani con la ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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