Corte costituzionale
Sentenza n. 208/1984
Corte cost., sent. 18 luglio 1984, n. 208
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 208/1984
- Data di deposito
- 18 luglio 1984
- Data di decisione
- 12 luglio 1984
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:208
Norme oggetto del giudizio
- art. 58, comma 2, all. A, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
- art. 53, comma 9, reg.all.A, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
- art. 53, comma 8, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
Parametri
Massime
Massima n. 10146
I dipendenti di enti pubblici economici e quelli delle aziende esercenti il pubblico servizio di trasporto in regime di concessione versano in situazioni non omogenee, operando solo i secondi in settore che comporta particolari forme di ingerenza della P.A., in ragione degli interessi pubblici da esso coinvolti, onde appare giustificata la scelta del legislatore per cui i profili disciplinari del relativo rapporto di lavoro hanno ricevuto impronta procedimentale amministrativa che, per le sanzioni di maggiore gravita', sfocia in un giudizio del Consiglio di disciplina (organo amministrativo di nomina ministeriale) che emana atti impugnabili in sede di giurisdizione generale di legittimita' del giudice amministrativo, non comportante, a differenza di quanto opina il giudice a quo, per il dipendente, una tutela meno vantaggiosa di quella che si avrebbe dinanzi al giudice ordinario. - V. S. nn. 47/1976 e 118/1976; 43/1977; 68/1980 e 140/1980; 185/1981.
Massima n. 10147
I provvedimenti disciplinari irrogati a carico dei dipendenti da aziende esercenti il pubblico servizio di trasporto in concessione sono suscettibili di impugnazione davanti al giudice amministrativo anche nel caso in cui non sia prevista (provvedimento di opinamento del direttore dell'azienda) la previa ricorribilita' al Consiglio di disciplina, sicche', anche in tal caso, non si verifica alcuna lesione dei principi costituzionali che assicurano la tutela giurisdizionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma secondo, All. A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 ("Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione ") sollevata con ordinanza 15 ottobre 1976 del pretore di Potenza in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, commi ottavo e nono, All. A, al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, sollevata con la stessa ordinanza del pretore di Potenza in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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