Corte costituzionale
Sentenza n. 188/1984
Corte cost., sent. 11 luglio 1984, n. 188
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 188/1984
- Data di deposito
- 11 luglio 1984
- Data di decisione
- 9 luglio 1984
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:188
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 2 del 3 gennaio 1978
- decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 3, legge n. 2 del 3 gennaio 1978
Parametri
Massime
Massima n. 9642
Il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, benche' disciplini in via generale il trasferimento alle regioni di competenze statali ed abbia, pertanto, particolare rilievo nella ripartizione delle sfere di competenza tra Stato e regioni, non assume - per cio' solo - valore di legge costituzionale o comunque rinforzata, con la conseguenza che, per il suo carattere di legge ordinaria, puo' essere modificato da una legge successiva, purche' questa non violi l'art. 117 Cost.
Massima n. 9643
Al momento della entrata in vigore della legge 3 gennaio 1978, n. 2, le competenze in ordine alle opere idrauliche di terza categoria relative a bacini idrografici di carattere interregionale, non erano state trasferite alle regioni, ne' lo sono state successivamente in quanto, inerendo a bacini interregionali, attenevano ad un interesse nazionale, da realizzare in modo unitario, mentre l'art. 117 Cost. garantisce le competenze regionali in materia di lavori pubblici solo di interesse regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 2 che, disponendo stanziamenti straordinari per i lavori di sistemazione e di completamento delle opere idrauliche di terza categoria, resi necessari dalle alluvioni dell'ottobre 1977, esclude dagli stessi le Regioni sul presupposto delle competenze statali in materia).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 2 sollevata, in via principale, in relazione agli artt. 117 e 1 18 Cost. dalle Regioni Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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