Corte costituzionale

Sentenza n. 180/1984

Corte cost., sent. 27 giugno 1984, n. 180

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
180/1984
Data di deposito
27 giugno 1984
Data di decisione
21 giugno 1984
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:180

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 689 del 8 ottobre 1976
  • art. 1, legge n. 159 del 30 aprile 1976
  • art. 1, ultimo co., decreto-legge n. 31 del 4 marzo 1976
  • art. 2, legge n. 863 del 23 dicembre 1976

Parametri

Massime

Massima n. 13321

E' inammissibile - per difetto di motivazione sulla rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, D. L. 4 marzo 1976, n. 31, come modificato dall'art. 1 L. di conversione 30 aprile 1976 n. 159, ed ulteriormente modificato dall'art. 2 L. 8 ottobre 1976 n. 689 e dallo stesso art. 1, ultimo comma, D. L. 4 marzo 1976 n. 31, nel testo sostituito dall'art. 2 L. 23 dicembre 1976 n. 863, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.

Massima n. 13322

Nell'ambito delle ipotesi di costituzione di disponibilita' valutarie all'estero, effettuate da cittadini italiani che abbiano conservato la residenza anagrafica in Italia, appare irrazionale sottrarre alla situazione di illegalita' (ed alle conseguenti sanzioni penali) le sole forme di lavoro dipendente e di attivita' artigianale e non estendere tale beneficio anche al lavoro autonomo, previsto nel titolo III del libro V c.c. esplicato alle medesime condizioni. Tale esclusione determina una ingiustificata disparita' di trattamento penale con violazione del principio di eguaglianza e in riferimento alla tutela assicurata dall'art. 35 Cost. al lavoro italiano all'estero in tutte le sue forme ed applicazioni, tenuto conto altresi' che sia il lavoro autonomo che quello artigianale o subordinato procurano redditi scaturenti da attivita' lavorative che non implicano esportazioni di capitali dall'Italia. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 35 Cost., l'art. 1, u.co., D. L. 4 marzo 1976, n. 31, come modificato dall'art. 1 L. di conversione 30 aprile 1976 n. 159, ed ulteriormente modificato dall'art. 2 L. 8 ottobre 1976 n. 689.

Massima n. 13323

Nell'ambito delle ipotesi di costituzione di disponibilita' valutarie all'estero, effettuate da cittadini italiani che abbiano conservato la residenza anagrafica in Italia, appare irrazionale sottrarre alla situazione di illegalita' (ed alle conseguenti sanzioni penali) le sole forme di lavoro dipendente e di attivita' artigianale e non estendere tale beneficio anche al lavoro autonomo, previsto nel titolo III del libro V c.c. esplicato alle medesime condizioni. Tale esclusione determina una ingiustificata disparita' di trattamento penale con violazione del principio di eguaglianza e in riferimento alla tutela assicurata dall'art. 35 Cost. al lavoro italiano all'estero in tutte le sue forme ed applicazioni, tenuto conto altresi' che sia il lavoro autonomo che quello artigianale o subordinato procurano redditi scaturenti da attivita' lavorative che non implicano esportazioni di capitali dall'Italia. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 35 Cost., l'art. 1, u.co., D. L. 4 marzo 1976, n. 31, come modificato dall'art. 1 L. di conversione 30 aprile 1976 n. 159, ed ulteriormente modificato dall'art. 2 L. 8 ottobre 1976 n. 689.

Massima n. 13324

Attesa la diversita' delle situazioni poste a raffronto, in ordine alle quali non appaiono irrazionali le scelte operate dal legislatore nella sua discrezionalita', e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, u. co., del D.L. 4 marzo 1976 n. 31, come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 30 aprile 1976 n. 159, ed ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1976 n. 689, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976 n. 863, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui fa riferimento al solo lavoro dipendente o artigianale svolto all'estero, e non anche alle altre attivita' economiche di qualsiasi natura svolte all'estero.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 261 e 276 R.O. 1977, 98, 234, 403 e 516 R.O. 1981, 394 R.O. 1982;

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, del d.l. 4 marzo 1976, n. 31 (Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, ed ulteriormente modificato dall'art. 2 delle legge 8 ottobre 1976, n. 689, e dello stesso art. 1, ultimo comma, del d.l. 4 marzo 1976, n. 31, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, con le ordinanze emesse il 28 novembre 1980 (R.O. n. 234 del 1981) ed il 24 aprile 1981 (R O. n. 516 del 1981) dal tribunale di Como;

2) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, del d.l. 4 marzo 1976, n. 31 (Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, ed ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, nella parte in cui fa riferimento al solo lavoro dipendente o artigianale svolto all'estero, e non anche al lavoro autonomo, previsto nel titolo III del libro V del codice civile, esplicato all'estero, nelle medesime condizioni, da persone fisiche di nazionalità italiana;

3) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 ultimo comma, del d.l. 4 marzo 1976, n. 31 (Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, ed ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, nella parte in cui fa riferimento al solo lavoro dipendente o artigianale svolto all'estero, e non anche al lavoro autonomo, previsto nel titolo III del libro V del codice civile, esplicato all'estero, nelle medesime condizioni, da persone fisiche di nazionalità italiana;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, del d.l. 4 marzo 1976, n. 31 (Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, ed ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 1 dicembre 1980 (RO. n. 98 del 1981) dal tribunale di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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