Corte costituzionale

Sentenza n. 178/1984

Corte cost., sent. 20 giugno 1984, n. 178

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
178/1984
Data di deposito
20 giugno 1984
Data di decisione
14 giugno 1984
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:178

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 29 settembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 9736

Le leggi di delega dettano principi e criteri direttivi non necessariamente estesi all'intera area della regolamentazione delegata, che deve pur sempre contenere le modalita' della loro concreta applicazione. Pertanto la previsione di un ragionevole onere, da parte del legislatore delegato, a carico del contribuente che voglia valersi di un beneficio tributario previsto da una legge di delega, non da' luogo ad eccesso di delega.

Massima n. 9737

L'art. 7 d.P.R. 29 settemre 1973 n. 599, il quale prevede per l'imposta locale sui redditi deduzioni dai redditi agrari, d'impresa e di lavoro autonomo, sotto determinate condizioni soggettive, subordina anche esse deduzioni ad una richiesta da enunciare nella dichiarazione dei redditi o, in caso di esonero dalla dichiarazione, ad una denuncia da presentare all'ufficio entro i termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Non trattandosi di termini perentori, richiesta e denuncia hanno solo lo scopo di sollecitare l'ufficio ad accertare i presupposti dell'imposizione ossia di rendere piu' spedita la definizione del rapporto tributario, onde il fatto che esse non siano specificamente previste nella norma di delega contenuta nell'art. 4 n. 5 l. 9 ottore 1971 n. 825 non integra una violazione degli artt. 76 e 77 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 436, 488, 489, 490, 491 R.O. 1977, e nn. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 R.O.1981;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), nella parte in cui, in relazione alle deduzioni di cui ai commi precedenti, stabilisce l'onere della richiesta da parte degli aventi diritto, all'atto o comunque nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione con le ordinanze emesse il 13 aprile 1977 (R.O. n. 488, 489, 490 e 491 del 1977) ed il 18 aprile 1977 (R.O. n. 436 del 1977) dalla Commissione tributaria di primo grado di Palermo, ed il 9 marzo 1979 (R.O. nn. da 51 a 60 del 1981) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Nuoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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