Corte costituzionale
Sentenza n. 167/1984
Corte cost., sent. 7 giugno 1984, n. 167
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 167/1984
- Data di deposito
- 7 giugno 1984
- Data di decisione
- 5 giugno 1984
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:167
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 11482
L'ammissibilita' dell'opposizione di terzo avverso i soli provvedimenti aventi forma di sentenze - cosi' come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione - e non anche avverso le ordinanze di convalida di sfratto per finita locazione determina una irragionevole disparita' di trattamento nell'attribuzione del diritto di azione e di difesa nei confronti del terzo che si assume leso da sentenza passata in giudicato o, comunque, esecutiva, pronunziata a seguito di cognizione ordinaria, ovvero da ordinanza di convalida di sfratto conseguente alla mancata comparizione o alla non opposizione dell'intimato. Non vale obiettare che contro l'ordinanza sarebbero esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o la querela nullitatis, perche' l'opposizione e' rimedio riservato a chi viene identificato nel titolo come soggetto passivo dell'esecuzione, o ai suoi eredi, o ai terzi proprietari nell'espropriazione forzata (e non nell'esecuzione per consegna e rilascio), mentre la querela nullitatis non si inserisce nel procedimento sommario, riservando al terzo un trattamento notevolmente diverso da quello che l'art. 668 c.p.c. garantisce all'intimato non comparso, legittimato alla opposizione tardiva. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 24 commi primo e secondo Cost. - l'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso la ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, emanata per la mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 676 R.O. 1978 e 469 R.O. 1981,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso la ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, emanata per la mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso;
2) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c., sollevata in relazione ad ordinanza di convalida di sfratto e in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 27 luglio 1978 del Pretore di Genova, iscritta al n. 676 RO. 1978.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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