Corte costituzionale

Sentenza n. 167/1984

Corte cost., sent. 7 giugno 1984, n. 167

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
167/1984
Data di deposito
7 giugno 1984
Data di decisione
5 giugno 1984
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:167

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 11482

L'ammissibilita' dell'opposizione di terzo avverso i soli provvedimenti aventi forma di sentenze - cosi' come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione - e non anche avverso le ordinanze di convalida di sfratto per finita locazione determina una irragionevole disparita' di trattamento nell'attribuzione del diritto di azione e di difesa nei confronti del terzo che si assume leso da sentenza passata in giudicato o, comunque, esecutiva, pronunziata a seguito di cognizione ordinaria, ovvero da ordinanza di convalida di sfratto conseguente alla mancata comparizione o alla non opposizione dell'intimato. Non vale obiettare che contro l'ordinanza sarebbero esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o la querela nullitatis, perche' l'opposizione e' rimedio riservato a chi viene identificato nel titolo come soggetto passivo dell'esecuzione, o ai suoi eredi, o ai terzi proprietari nell'espropriazione forzata (e non nell'esecuzione per consegna e rilascio), mentre la querela nullitatis non si inserisce nel procedimento sommario, riservando al terzo un trattamento notevolmente diverso da quello che l'art. 668 c.p.c. garantisce all'intimato non comparso, legittimato alla opposizione tardiva. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 24 commi primo e secondo Cost. - l'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso la ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, emanata per la mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 676 R.O. 1978 e 469 R.O. 1981,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso la ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, emanata per la mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso;

2) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c., sollevata in relazione ad ordinanza di convalida di sfratto e in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 27 luglio 1978 del Pretore di Genova, iscritta al n. 676 RO. 1978.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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