Corte costituzionale

Sentenza n. 144/1984

Corte cost., sent. 16 maggio 1984, n. 144

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
144/1984
Data di deposito
16 maggio 1984
Data di decisione
10 maggio 1984
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:144

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 303 del 13 settembre 1946
  • art. 6, comma 1, regio decreto legge n. 1825 del 13 novembre 1924

Parametri

Massime

Massima n. 10139

L'art. 2 del d.l.C.p.S. n. 303 del 1946, nella parte in cui dispone che, ai fini del diritto alla conservazione del posto di lavoro, in caso di chiamata alle armi, il lavoratore deve essere, anteriormente alla chiamata stessa, alle dipendenze del medesimo datore di lavoro da oltre tre mesi, contrasta con gli artt. 3 e 52 Cost., in quanto i giovani si vedono negato o riconosciuto il beneficio di tale conservazione in relazione ad una mera circostanza di ordine temporale, senza che cio' sia razionalmente giustificabile (ne' con l'intento di evitare che un beneficio incondizionatamente riconosciuto si risolva in una remora all'assunzione di giovani in eta' di chiamata alle armi, posto che gli oneri economici a carico del datore di lavoro tenuto alla conservazione del posto si risolvono in quello, particolarmente tenue, dell'accantonamento delle quote di indennita' di anzianita' corrispondenti al periodo di servizio militare prestato; ne' con la particolare esperienza acquisita - in soli tre mesi - dal lavoratore cui e' accordato il trattamento privilegiato); ed in quanto il secondo di detti precetti costituzionali garantisce, senza margini di discrezionalita' l'impregiudicatezza della posizione del cittadino chiamato ad adempiere gli obblighi del servizio le cui modalita' (ed esse sole, non anche quella della conservazione del posto di lavoro) vanno dettate nel rispetto della riserva di legge. - V. S. n. 194/1976.

Massima n. 10140

L'intervenuta cessazione di un rapporto di lavoro, per effetto di chiamata alle armi del lavoratore, in forza dell'art. 6, primo comma, del r.d.l. n. 1825 del 1924, ancorche' seguita da riassunzione di quest'ultimo presso il medesimo datore di lavoro, al termine del servizio di leva, impone di considerare in tal modo esaurito il primo rapporto di lavoro, senza che su di esso possano avere incidenza e forza retroattiva ne' la disposizione successiva del d.l. n. 303 del 1946, che ha concesso ampio spazio alla conservazione del posto di lavoro ed al computo dell'indennita' di anzianita', ne' la solenne dichiarazione dell'art. 52 Cost., con la conseguenza che non e' ammissibile la questione di costituzionalita' della norma suddetta - sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 52 Cost., per il diverso trattamento che viene a determinarsi fra chi ha intrattenuto il primo rapporto di lavoro sotto la vigenza del vecchio ordinamento e chi, invece, ha iniziato la sua prima dipendenza sotto l'impero del d.l. n. 303 del 1946 e nella vigenza della Costituzione - in quanto l'una situazione concerne un precedente rapporto concluso e definito per reciproca intesa, con la liquidazione e l'accettazione delle indennita', in legittima aderenza al diritto dell'epoca, e l'altra riguarda un unico rapporto rimasto soltanto sospeso ope legis durante la prestazione del servizio di leva. - V. S. n. 194/1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d. legisl. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 303, nella parte in cui dispone che i lavoratori "anteriormente alla chiamata alle armi, siano alle dipendenze dello stesso datore di lavoro da oltre tre mesi".

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825, sollevata dalle ordinanze 14 gennaio 1977 (n. 259/77 Reg. ord.) e 9 maggio 1980 (n. 880/80 Reg. ord.) della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - in relazione all'art. 52, secondo comma, Cost., e dall'ordinanza 26 aprile 1979 (n. 908/79 Reg. ord.) del Pretore di Lodi, in relazione agli artt. 52, secondo comma, 3 e 36, primo comma, Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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