Corte costituzionale

Sentenza n. 137/1984

Corte cost., sent. 4 maggio 1984, n. 137

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
137/1984
Data di deposito
4 maggio 1984
Data di decisione
2 maggio 1984
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:137

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 11486

A differenza dell'ipotesi in cui, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o non essendo di pronta soluzione, il giudice ha la facolta' di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, nell'ipotesi in cui sia stata offerta cauzione anche per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, l'esecuzione provvisoria - ai sensi dell'art. 648, secondo comma, c.p.c. deve comunque essere concessa. In tal modo si introduce un meccanismo processuale che, in spregio alle esigenze fondamentali di garantire lo svolgimento di un processo giusto anche attraverso la partecipazione dei legittimati ad agire e contraddire l'esercizio della funzione giurisdizionale, si pone in contrasto con l'art. 24 Cost. oltre che all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 4 novembre 1950, nonche' all'art. 14 del Patto internazionale di New York del 19 novembre 1966. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 24 Cost., l'art. 648 comma secondo, c.p.c., "nella parte in cui dispone che, nel giudizio di opposizione, il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non gia' possa concederla sol dopo aver delibato gli elementi probatori di cui all'art. 648 comma primo e la corrispondenza della offerta cauzione alla entita' degli oggetti indicati nel comma due dello stesso art. 648. - Cfr. sent. n. 70/1965, n. 62/1966, n. 48/1968, n. 17/1969, n. 55/1971, n. 151/1971, 99/1973.

Massima n. 11487

Il giudice chiamato ad emanare il decreto ingiuntivo per crediti da prestazioni mediche sulla base della legislazione effettuata dal Consiglio dell'Ordine si trova davanti non un documento meramente applicativo di tariffe dettate per i singoli casi ma un componimento che costituisce - esclusion fatta dei casi in cui il professionista siasi accontentato del compenso minimo - il risultato dell'applicazione al caso singolo del criterio generale del decoro e della dignita' professionali. Ne consegue che l'asserito "privilegio" del medico pur non risultando del tutto eliminato, e' contenuto in limiti di assoluta ragionevolezza, che sono travalicati solo se la legge, ed i decreti applicativi non vengono applicati dal Consiglio dell'Ordine, potendo pur sempre accertare il giudice della opposizione se, ed in qual modo, siano state praticate le prestazioni. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale, del combinato disposto degli artt. 648 comma primo, 633 comma primo n. 3 e 636 c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 277 R.O. 1977, 631 e 846 R.O. 1981,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 648 comma secondo c.p.c. nella parte in cui dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzione offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non già possa concederla sol dopo aver delibato gli elementi probatori di cui all'art. 648 comma primo e la corrispondenza della offerta cauzione all'entità degli oggetti indicati nel comma secondo dello stesso art. 648;

2) dichiara non fondata, ai sensi e nei limiti segnati in motivazione, la questione d'illegittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto degli artt. 648 comma secondo, 633 comma primo n. 3 e 636 c.p.c..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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