Corte costituzionale
Ordinanza n. 88/1984
Corte cost., ord. 29 marzo 1984, n. 88
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 88/1984
- Data di deposito
- 29 marzo 1984
- Data di decisione
- 26 marzo 1984
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:88
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge n. 160 del 19 marzo 1955
- art. 10, legge n. 160 del 19 marzo 1955
Parametri
Massime
Massima n. 15810
Qestione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 212/1983 e O. n. 291/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32 e 38, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 1 giugno 1981 dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio (R.O. n. 884 del 1982), degli artt. 9 e 10 della legge 19 marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIAREELI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GAELO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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