Corte costituzionale
Ordinanza n. 76/1984
Corte cost., ord. 14 marzo 1984, n. 76
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 76/1984
- Data di deposito
- 14 marzo 1984
- Data di decisione
- 8 marzo 1984
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:76
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, decreto-legge n. 745 del 26 ottobre 1970
- legge n. 386 del 17 agosto 1974
- legge n. 1034 del 18 dicembre 1970
- art. 4, comma 1, decreto-legge n. 264 del 8 luglio 1974
Parametri
Massime
Massima n. 14751
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 23 Cost. - degli artt. 28 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica) e 4, primo comma, del d.l. 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386 (Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria), in quanto dal testo dell'ordinanza di rimessione non e' dato conoscere assolutamente l'oggetto delle controversie, di cui manca qualsiasi accenno, in guisa da risultare impossibile desumere almeno qualche indizio sulla rilevanza, rimandandosi per la motivazione ad un provvedimento di magistrato di diversa Corte d'appello, mentre e' giurisprudenza costante della Corte che detta ordinanza non possa essere motivata in punto di incidenza sul giudizio di merito della dedotta questione con riferimento ad altre pronuncie, anche se dello stesso giudice, o ad altre istanze pur se contenute nel medesimo fascicolo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi di cui alle due ordinanze in epigrafe.
dichiara manifestamente inammissibile per assoluta mancanza di motivazione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 convertito in l. 18 dicembre 1970 n. 1034, e 4, primo comma, D.L. 8 luglio 1974 n. 264 convertito in l. 17 agosto 1974 n. 386, sollevata con le ordinanze 19 novembre 1983 dal Pretore di Prato, in relazione agli artt. 3 e 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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